23 Marzo 2020

Termini sospesi fino al 31 maggio per gli interpelli

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la circolare 4/E/2020, del 20 marzo scorso l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disposizione di cui all’articolo 67 D.L. 18/2020 sulla sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici.

In particolare, il comma 1, secondo periodo di tale articolo, prevede che “sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147”.

In buona sostanza, la norma consente agli Uffici di sospendere i termini per la risposta elle istanze di interpello per il periodo che va dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020.

L’obiettivo primario della norma è di evitare che nel periodo temporale indicato, in cui l’attività anche degli Uffici è limitata, si possa formare il cd. “silenzio assenso” derivante dalla mancata risposta da parte dell’Amministrazione finanziaria, con conseguente avallo dell’interpretazione fornita dal soggetto istante.

La circolare 4/E/2020, per coerenza, precisa che anche i termini per eventuali integrazioni richieste ai contribuenti sono sospesi per il medesimo periodo.

Ma andiamo con ordine, iniziando dall’ambito oggettivo di riferimento, poiché la riportata disposizione dell’articolo 67 D.L. 18/2020 riguarda le tipologie di interpello previste dall’articolo 11 L. 212/2000 (in cui sono previste le seguenti tipologie di interpello: ordinario, ordinario qualificatorio, probatorio, anti-abuso e disapplicativo), l’interpello preventivo in materia di adempimento collaborativo (articolo 6 D.Lgs. 128/2015) e agli interpelli riferiti ai nuovi investimenti di cui all’articolo 2 D.Lgs. 147/2015.

Il documento dell’Agenzia contiene alcune precisazioni in merito alle attività che gli Uffici possono svolgere nel periodo di sospensione disposto dall’articolo 67 D.L. 18/2020, e, più in dettaglio, si tratta di attività connesse alla lavorazione delle istanze di interpello, quali, ad esempio: invio di richieste di regolarizzazione, nei casi in cui l’istanza risulti carente di uno dei requisiti previsti dalla legge, invio di richieste di documentazione integrativa, pareri ai contribuenti e svolgimento delle interlocuzioni formali previste dall’articolo 5, comma 3, D.M. 29.04.2016 con riferimento agli interpelli sui nuovi investimenti.

Al contrario, nel periodo temporale che va dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è vietato l’accesso presso le sedi di svolgimento dell’attività dell’impresa o della stabile organizzazione, nonché lo svolgimento di analoghe attività in base alla disciplina relativa all’istruttoria delle istanze dei soggetti che hanno avuto accesso al regime dell’adempimento collaborativo.

Operativamente, la circolare, nel confermare quanto previsto dalla norma, precisa che, per le istanze presentate nel periodo di sospensione (tramite pec o per posta ordinaria per i non residenti con apposito indirizzo dedicato), i termini per la notifica della risposta previsti dalle disposizioni ordinarie decorrono solamente dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione (ossia dal 1° giugno).

Ad esempio, per una istanza di interpello ordinario (di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a, L. 212/2000) presentata in data 20 marzo 2020, il termine iniziale di 90 giorni per la risposta inizia a decorrere dal 1° giugno 2020 e terminerà il 29 agosto 2020.

Laddove nel periodo temporale in questione l’Ufficio dovesse chiedere al contribuente una richiesta di integrazione di documenti, il termine di 60 giorni per la risposta inizierebbe a decorrere dal 1° giugno 2020 e terminerebbe il 30 luglio 2020.