23 Marzo 2018

Territorialità delle prestazioni di servizi relative a immobili

di EVOLUTION
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Nella disciplina della territorialità Iva delle prestazioni di servizi applicabile dal 1° gennaio 2010, si distinguono le prestazioni rese nei confronti di committenti soggetti passivi Iva da quelle rese nei confronti di committenti non soggetti passivi Iva.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si occupa, in particolare, delle regole sulla territorialità dei servizi relativi ai beni immobili.

L’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del D.P.R. 633/1972stabilisce, con riguardo sia ai rapporti B2B che a quelli B2C, che si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi relative a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato.

Come chiarito dalla circolare AdE 37/E/2011 (§ 3.1.1):

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