7 Marzo 2024

Territorialità Iva dei corsi di formazione on line

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

L’individuazione del luogo di territorialità Iva dei corsi di formazione on line, tramite l’utilizzo delle diverse piattaforme disponibili sul mercato, deve tener conto della modalità di erogazione del servizio, e più in particolare è necessario distinguere tra corsi e-learning e quelli che, invece, consentono l’interazione tra docente e discenti. Nel primo caso, si tratta di servizi elettronici, disciplinati dall’articolo 58, comma 1, lett. c), della Direttiva 2006/112/CE, e dall’articolo 7, del Regolamento Ue n. 282/2011, secondo cui i servizi elettronicisono quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”. L’allegato II alla Direttiva 2006/112 contiene un elenco indicativo di servizi elettronici, tra i quali sono ricompresi tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzate che funzionano tramite internet o altre reti elettroniche e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo. Il luogo di rilevanza territoriale ai fini Iva dei servizi elettronici è stabilito dagli articoli 44 e 58 della Direttiva n. 112/2006, secondo cui assume rilievo, sia nei rapporti B2B, sia in quelli B2C, il Paese del committente. Nella normativa domestica, si deve distinguere tra:

  • servizi prestati a committenti soggetti passivi d’imposta (B2B), nel qual caso il luogo di tassazione è il Paese del committente, ai sensi dell’articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972;
  • servizi prestati a committenti non soggetti passivi d’imposta (B2C), nel qual caso assume rilievo sempre il Paese del committente, ma occorre aver riguardo all’articolo 7-octies, D.P.R. 633/1972.

In ambito B2C, posto che il luogo di rilevanza territoriale Iva è il Paese in cui è stabilito il committente, mentre non si pongono particolari questioni se i due soggetti (prestatore e committente) sono stabiliti nello stesso Stato, nell’ipotesi (frequente) in cui il committente è stabilito in uno Stato diverso da quello del prestatore, quest’ultimo deve identificarsi ai fini Iva nel Paese del prestatore, ovvero aderire al regime OSS che gli consente di gestire nel suo Paese (si ipotizzi Italia) l’imposta dovuta negli altri Paesi Ue, evitando in tal modo l’apertura di posizioni Iva in altri Stati della Ue.

Per i servizi di formazione on line “tradizionali”, ossia quelli in cui l’erogazione del servizio consente una relazione tra docente e partecipanti (tipicamente i corsi di formazione live), l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare con la risposta ad interpello n. 409/2022 che tali prestazioni non rientrano in quelli elettronici di cui in precedenza, in quanto l’intervento umano è determinante per l’esecuzione della prestazione. In tale ipotesi, la territorialità ai fini Iva rientra nell’articolo 7-quinquies, lett. a), D.P.R. 633/1972, ossia tra i servizi educativi, per i quali:

  • se prestati ad un soggetto passivo d’imposta sono rilevanti ai fini Iva nel Paese del committente;
  • se prestati ad un committente consumer, assumono rilievo nel luogo in cui si svolgono materialmente.

Tenendo conto delle difficoltà operative insite nell’individuazione del luogo di effettuazione di un servizio on line, le linee guida del Comitato Iva nella riunione del 19.4.2021 hanno ritenuto che il luogo in cui l’evento virtuale ha luogo sia quello in cui è stabilito l’acquirente. A tale proposito, si segnala che l’articolo 54 della Direttiva 112/2006, modificato dalla Direttiva 2022/542, con decorrenza 1.1.2025, stabilisce che per i servizi in questione il luogo delle prestazioni è quello in cui la persona è stabilita oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale. Pertanto, conclude l’Agenzia, per i corsi B2C l’Iva è dovuta nel luogo di residenza del cliente non soggetto passivo d’imposta. Anche in tal caso, quindi, il prestatore potrà avvalersi dell’OSS per evitare l’identificazione Iva negli altri Stati della Ue, semplificando la gestione del versamento dell’Iva dovuta in tali altri Stati.