Territorialità IVA delle prestazioni di deposito e stoccaggio merci
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariA seguito della riforma della territorialità IVA delle prestazioni di servizi avvenuta nel 2010 ad opera del D.Lgs. n. 18/2010, che ha recepito nuove direttive comunitarie, una particolare questione si è posta in relazione alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto lo stoccaggio, e più in generale, il deposito di beni di proprietà di una società italiana, posta in essere da una società dei Paesi Bassi nell’ambito di un magazzino (immobile) situato in tale ultimo Paese.
Come si vedrà in seguito, per tali servizi si è posto il dubbio circa la natura degli stessi, ed in particolare se debbano considerarsi “generici”, e come tali disciplinati dalla regola generale dell’art. 7-ter con conseguente tassazione ai fini IVA in Italia (Stato del committente soggetto passivo IVA), ovvero se rientrino in quelli relativi a beni immobili, di cui all’art. 7-quater, lett. a), del D.P.R. 633/1972, rilevanti territorialmente nel Paese in cui è ubicato il bene (Olanda).
La questione è stata affrontata da parte dell’Agenzia delle Entrate, che nella C.M. 28/E/2011, in cui l’Amministrazione Finanziaria ha inquadrato l’operazione descritta nelle prestazioni di servizi generiche, di cui all’art. 7-ter, e non in quelle relative a beni immobili, di cui al successivo art. 7-quater del D.P.R. 633/1972. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, «le prestazioni di deposito merci non possano ricondursi alla categoria dei servizi relativi a beni immobili», in quanto deve applicarsi la previsione generale di cui all’ art. 44 della direttiva 112/2006, che nel nostro ordinamento è stata recepita nell’art. 7-ter del D.P.R. 633/1972 secondo cui nelle prestazioni “B2B” si attribuisce rilevanza territoriale nel Paese in cui è stabilito il committente del servizio. La questione è stata successivamente ripresa in considerazione da parte della Corte di Giustizia UE che, con la sentenza emanata nell’ambito della causa C-155/12, ha stabilito che la prestazione di stoccaggio merci posta in essere nell’ambito di un deposito può essere considerata una prestazione “complessa” ed assumere anche la natura di servizio relativo ad un bene immobile, con conseguente territorialità ai fini IVA nel Paese in cui è ubicato l’immobile.
Tale conclusione può configurarsi nel momento in cui il servizio di stoccaggio costituisce la prestazione principale nell’ambito di un accordo in cui si prevede che al depositante sia riconosciuto il diritto di utilizzare, in tutto o in parte, una parte dell’immobile adibita a deposito merci. Nel caso specifico sottoposto all’attenzione dei giudici europei, il servizio posto in essere è qualificabile come “complesso”, poiché le prestazioni poste in essere consistono in un servizio composto da diverse prestazioni, e più precisamente dalle seguenti: ricezione delle merci in magazzino, sistemazione nelle apposite aree di stoccaggio, custodia, imballo, consegna, scarico, ecc.
Secondo la Corte, pur evidenziando che le prestazioni di stoccaggio in linea generale non possono inquadrarsi tra quelle relative a beni immobili, di cui all’art. 47 della direttiva 112/2006, possono rientrare in tale ambito quando il bene immobile è espressamente individuato come l’elemento costitutivo della prestazione di servizi, in quanto elemento centrale ed indispensabile per eseguire la prestazione dedotta in contratto. In altre parole, laddove il bene immobile sia “oggetto” del contratto, è possibile far rientrare la prestazione “complessa” di stoccaggio tra le prestazioni di servizi relative a beni immobili, che nel nostro ordinamento rientrano tra quelle di cui all’art. 7-quater, lett. a), del D.P.R. 633/1972, e come tali rilevanti nel Paese in cui è ubicato l’immobile.