19 Aprile 2023

Territorialità Iva delle prestazioni di servizi su immobili e dell’installazione di impianti fotovoltaici

di Euroconference Centro Studi Tributari
Scarica in PDF

Domanda

La società Alfa deve procedere all’emissione di una fattura relativa alla prestazione di pulizia resa in un immobile italiano condotto da un soggetto Iva UE.

La prestazione rientra tra i servizi relativi a beni immobili ai fini della territorialità Iva.

Andrebbe trattata, quindi, ai sensi dell’articolo 7-quater, lettera a), D.P.R. 633/1972 in tema di servizi relativi a immobili con l’applicazione dell’Iva italiana. Nello specifico, però, le prestazioni di pulizie, dal 1° gennaio 2015 sono soggette a reverse charge interno ex articolo 17, comma 6, lettera a-ter), D.P.R. 633/1972.

Si conferma che la prestazione di pulizia vada soggetta a reverse charge e il committente soggetto Iva UE è tenuto a registrarsi in Italia ai fini Iva (cfr. risoluzione n. 28/E/2012)?

Si chiede inoltre il corretto trattamento da riservare all’installazione di un impianto fotovoltaico “a terra“, sito in Italia, eseguito da una ditta tedesca DE1 nei confronti di un soggetto passivo italiano ITA1: debitore d’imposta è il soggetto passivo italiano e si applica il reverse charge ai sensi dell’articolo 17 comma 2, D.P.R. 633/1972.

Il soggetto DE1 si avvale per la installazione dell’impianto in Italia di un altro soggetto non residente DE2, che fattura la sua prestazione a DE1.

Si chiede conferma della correttezza della seguente procedura:

– se l’impianto è funzionale a un edificio si applica il reverse charge interno ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera a-ter), D.P.R. 633/1972 e debitore d’imposta è il committente, quindi DE1 (cfr. circolare n. 37/E/2015);

– se l’impianto non è funzionale a un edificio non si applica né il reverse charge ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera a-ter), D.P.R. 633/1972, né ai sensi del comma 2 e,ai sensi del comma 3 debitore d’imposta risulta il fornitore DE2 che dovrà registrarsi in Italia ai fini Iva.

LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION…