29 Luglio 2016

Territorialità proporzionale per il trasporto di passeggeri

di Marco Peirolo
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Anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 18/2010, le prestazioni di trasporto di passeggeri continuano ad essere rilevanti ai fini IVA in base al criterio del luogo di esecuzione della prestazione, sia nei rapporti B2B che B2C.

Nello specifico, l’art. 7-quater, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, in conformità all’art. 48 della Direttiva n. 2006/112/CE, dispone che le prestazioni in esame si considerano effettuate nel territorio dello Stato “in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato”.

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