Tessera sociale e quota di iscrizione
di Guido MartinelliMattia CornazzaniCon la Sentenza n. 229 del 18 luglio 2016 la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, Sez. II, ha offerto un interessante chiarimento sulla lettura dell’articolo 148, comma 8, lett. c), del TUIR, il quale prescrive – per gli enti non commerciali su base associativa che intendano “defiscalizzare” i corrispettivi specifici versati da associati e tesserati – il requisito della “disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa (…)”.
Ritenuto che l’associazione sportiva dilettantistica destinataria dell’avviso di accertamento non rispettasse tale principio, l’Amministrazione finanziaria riportava a tassazione IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni ed interessi per quasi ottantamila euro di corrispettivi versati da associati quale conseguenza della decadenza del contribuente dai benefici del regime fiscale agevolato previsto dal citato articolo 148.
La motivazione sottesa alla ripresa fiscale si risolveva nella contestazione della modalità di svolgimento della vita associativa: all’atto dell’iscrizione gli associati ricevevano la relativa tessera sociale, tuttavia la fruizione dei servizi erogati risultava essere condizionata al versamento di una quota ulteriore e differenziata a seconda della durata e della tipologia del servizio richiesto.
Gli agenti accertatori – ritenuto che la mera fruizione del servizio da parte dell’associato non potesse intendersi quale continuativa ed effettiva partecipazione alla vita associativa – eccepivano che una simile modalità di frequentazione ben potesse configurare una palese violazione del disposto normativo, il quale, in modo espresso, esclude la possibilità di una partecipazione temporanea.
L’associazione sportiva, impugnato l’atto, rilevava:
- che la previsione di una tessera sociale che permetta agli associati di partecipare a tutti gli eventi della vita associativa non può significare, in modo automatico, che gli associati medesimi abbiano il diritto di prendere parte ai detti eventi senza sostenere alcun ulteriore onere;
- che il corrispettivo richiesto all’associato, in aggiunta al costo della tessera sociale, per la fruizione del servizio richiesto veniva parametrato al numero dei partecipanti, al costo degli istruttori da retribuire ed al numero delle lezioni partecipate;
- che la circostanza per cui gli associati versassero quote differenziate e personalizzate per i diversi corsi non può significare temporaneità̀ della partecipazione alla vita associativa, né́ tantomeno inconsapevolezza di far parte di un’associazione;
- che, all’atto del tesseramento, ogni associato veniva reso edotto della mission sociale e riceveva una copia dello statuto.
Il Collegio investito della questione ha ritenuto che, nel caso di specie, non vi fosse alcuna violazione della norma invocata dall’Amministrazione finanziaria che, peraltro, “risulta rispettata, in fatto, nella vita sociale; non vale , infatti, a contrastare questa conclusione il fatto che una volta associati e per il solo fatto di aver versato la quota associativa questa non desse diritto di partecipare, senza altri costi, a tutte le iniziative sociali, a tutti i corsi, posto che le stesse avevano costi diversi che non potevano, logicamente, indiscriminatamente, essere addossati a tutti gli associati anche a chi non vi partecipava; insomma il fatto che per ogni corso per ogni iniziativa, venisse fatto versare all’associato partecipante una quota ulteriore non significa assolutamente che vi fosse una temporaneità̀ degli stessi nella vita associativa ma solo che veniva correttamente imputato a ciascun associato la quota di costo che l’associazione sopportava per quell’iniziativa cui lo stesso partecipava”.
L’argomentazione sottesa alla decisione del Collegio – che ha ritenuto fondate le doglianze dei ricorrenti e annullato l’atto impugnato, con condanna del soccombente alla rifusione delle spese di giudizio – merita piena condivisione.
Correttamente è stato distinto il momento della definizione del vincolo associativo, mediante il versamento della quota fissa (disciplinata dal primo comma dell’articolo 148 Tuir), dalla richiesta di partecipazione ad uno o più dei servizi che l’associazione mette a disposizione dei propri associati a tariffe differenziate a copertura dei diversi costi sostenuti per l’effettuazione delle varie attività.
Pertanto resta inteso che l’associato rimane tale, fino al momento del recesso o dell’esclusione anche nel caso in cui non partecipi più alle attività motorie indette dalla associazione.
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