15 Giugno 2015

Test di operatività società di comodo

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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L’articolo 30 della Legge 724/2004 individua le società che sono da considerare non operative in quei soggetti che, rispetto al valore delle immobilizzazioni contabilizzate, si trovano ad aver prodotto ricavi non sufficienti e non congrui all’investimento effettuato. In particolare, per verificare lo status di società non operative è necessario raffrontare i componenti positivi di reddito conseguiti effettivamente con quelli presunti, che si determinano applicando specifiche percentuali al valore di alcune attività patrimoniali. Se i primi risultano inferiori a quelli presunti, la società si considera non operativa, salva la possibilità di fruire delle cause di esclusione o disapplicazione, ovvero la presentazione dell’istanza di interpello disapplicativo.

Al fine di procedere correttamente al test di operatività, è necessario individuare i criteri di quantificazione dei beni rilevanti a tal fine. Per quanto riguarda le modalità di individuazione del valore da indicare nelle colonne 1 e 4 del prospetto contenuto nel quadro RS del modello Unico, si dovranno considerare le seguenti regole generali:

  • i beni materiali ed immateriali rilevano al costo, al lordo degli ammortamenti;
  • i costi pluriennali, il valore da considerare è al netto delle quote già ammortizzate;
  • i costi pluriennali, una volta concluso l’ammortamento, non saranno più rilevanti.

Inoltre, si ricorda che per i beni a deducibilità limitata quali autovetture e telefoni cellulari, non è possibile trovare alcuna indicazione nell’articolo 110 del TUIR circa il loro valore fiscalmente rilevante. Per tale motivo, per questi beni è possibile ricordare alcune peculiarità che derivano dalla loro natura ed in determinate fasi della loro vita aziendale. Infatti, in caso di:

  • cessione, realizzano plusvalenza o minusvalenze in misura proporzionale alla loro deducibilità;
  • iscrizione degli stessi per finalità relative agli Studi di Settore, i beni a deducibilità limitata vanno considerati limitatamente al valore fiscalmente riconosciuto.

Dovrebbe essere applicabile il principio della simmetria con altre disposizioni fiscali congruenti. Tuttavia, secondo quanto interpretato dall’Agenzia delle Entrate, i beni a deducibilità limitata vanno considerati per intero.

In ogni caso, il valore dei beni deve essere ragguagliato in funzione del periodi di possesso e della durata dell’esercizio (se inferiore o superiore all’anno), come precisato nella circ. n. 137/E/1997. Nella tabella che segue, si schematizzano i criteri di individuazione del valore dei beni e delle immobilizzazioni, come precisati dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 25/E/2007.

Beni

Criteri di determinazione

Azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni

Costo storico, senza tener conto di maggiori o minori valori iscritti

Beni materiali detenuti in proprietà

Costo storico al lordo delle quote di ammortamento dedotte, ed indipendentemente dai limiti di deducibilità eventualmente previsti da particolari disposizioni (ad esempio, per i veicoli ex art. 164 del TUIR). Tale criterio si applica anche per i beni di valore unitario inferiore a euro 516,46

Fabbricati strumentali

Costo storico al lordo del valore dell’area sottostante, a prescindere dalla circostanza che ai fini dell’ammortamento il valore sia assunto al netto di quello dell’area

Beni immateriali

Stessi criteri previsti per le immobilizzazioni materiali

Spese relative a più esercizi (costi di impianto ed ampliamento, costi di ricerca e sviluppo e costi di pubblicità)

Costo sostenuto al netto delle quote di ammortamento dedotte

Beni detenuti in locazione finanziaria

Costo sostenuto dall’impresa concedente, anche successivamente all’esercizio del diritto di riscatto. In assenza di documentazione, si deve considerare la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultante dal contratto.