Test di operatività società di comodo
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariL’articolo 30 della Legge 724/2004 individua le società che sono da considerare non operative in quei soggetti che, rispetto al valore delle immobilizzazioni contabilizzate, si trovano ad aver prodotto ricavi non sufficienti e non congrui all’investimento effettuato. In particolare, per verificare lo status di società non operative è necessario raffrontare i componenti positivi di reddito conseguiti effettivamente con quelli presunti, che si determinano applicando specifiche percentuali al valore di alcune attività patrimoniali. Se i primi risultano inferiori a quelli presunti, la società si considera non operativa, salva la possibilità di fruire delle cause di esclusione o disapplicazione, ovvero la presentazione dell’istanza di interpello disapplicativo.
Al fine di procedere correttamente al test di operatività, è necessario individuare i criteri di quantificazione dei beni rilevanti a tal fine. Per quanto riguarda le modalità di individuazione del valore da indicare nelle colonne 1 e 4 del prospetto contenuto nel quadro RS del modello Unico, si dovranno considerare le seguenti regole generali:
- i beni materiali ed immateriali rilevano al costo, al lordo degli ammortamenti;
- i costi pluriennali, il valore da considerare è al netto delle quote già ammortizzate;
- i costi pluriennali, una volta concluso l’ammortamento, non saranno più rilevanti.
Inoltre, si ricorda che per i beni a deducibilità limitata quali autovetture e telefoni cellulari, non è possibile trovare alcuna indicazione nell’articolo 110 del TUIR circa il loro valore fiscalmente rilevante. Per tale motivo, per questi beni è possibile ricordare alcune peculiarità che derivano dalla loro natura ed in determinate fasi della loro vita aziendale. Infatti, in caso di:
- cessione, realizzano plusvalenza o minusvalenze in misura proporzionale alla loro deducibilità;
- iscrizione degli stessi per finalità relative agli Studi di Settore, i beni a deducibilità limitata vanno considerati limitatamente al valore fiscalmente riconosciuto.
Dovrebbe essere applicabile il principio della simmetria con altre disposizioni fiscali congruenti. Tuttavia, secondo quanto interpretato dall’Agenzia delle Entrate, i beni a deducibilità limitata vanno considerati per intero.
In ogni caso, il valore dei beni deve essere ragguagliato in funzione del periodi di possesso e della durata dell’esercizio (se inferiore o superiore all’anno), come precisato nella circ. n. 137/E/1997. Nella tabella che segue, si schematizzano i criteri di individuazione del valore dei beni e delle immobilizzazioni, come precisati dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 25/E/2007.
Beni |
Criteri di determinazione |
Azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni |
Costo storico, senza tener conto di maggiori o minori valori iscritti |
Beni materiali detenuti in proprietà |
Costo storico al lordo delle quote di ammortamento dedotte, ed indipendentemente dai limiti di deducibilità eventualmente previsti da particolari disposizioni (ad esempio, per i veicoli ex art. 164 del TUIR). Tale criterio si applica anche per i beni di valore unitario inferiore a euro 516,46 |
Fabbricati strumentali |
Costo storico al lordo del valore dell’area sottostante, a prescindere dalla circostanza che ai fini dell’ammortamento il valore sia assunto al netto di quello dell’area |
Beni immateriali |
Stessi criteri previsti per le immobilizzazioni materiali |
Spese relative a più esercizi (costi di impianto ed ampliamento, costi di ricerca e sviluppo e costi di pubblicità) |
Costo sostenuto al netto delle quote di ammortamento dedotte |
Beni detenuti in locazione finanziaria |
Costo sostenuto dall’impresa concedente, anche successivamente all’esercizio del diritto di riscatto. In assenza di documentazione, si deve considerare la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultante dal contratto. |