18 Settembre 2023

Test di vitalità per il riporto delle perdite nella scissione parziale

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Nella circolare n. 22/2023, Assonime ha trattato la scissione societaria parziale, ponendo l’attenzione – tra l’altro – su alcune recenti posizioni interpretative assunte dall’Agenzia delle entrate, le quali hanno destato preoccupazione fra gli addetti ai lavori, in quanto espressive di un radicale cambiamento di indirizzo rispetto al passato e per lo scarso supporto normativo che esse sembrano in concreto trovare. Fra i temi maggiormente critici, spicca quello dell’applicazione del test di vitalità nel caso di scissione parziale, tema che ha formato oggetto di analisi nella circolare n. 31/E/2022.

Partiamo dal circostanziare la questione che verte, come premesso, sul riporto delle perdite fiscali, delle eccedenze di interessi passivi non dedotti e delle eccedenze Ace presenti presso la società scissa nel caso di scissione parziale; ebbene, sino alla pubblicazione della citata circolare n. 31/E/2022, aderendo peraltro alle indicazioni provenienti dalla stessa Agenzia delle entrate (circolare n. 9/E/2010), la società scissa ha applicato il test di vitalità economica avendo riguardo ai ricavi e ai costi risultanti dal conto economico della stessa società scissa, considerata nella sua interezza; ciò, indifferentemente dal fatto che l’oggetto della scissione fosse un compendio aziendale oppure asset non costituenti un’azienda.

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