12 Ottobre 2023

Testamento: le pressioni dei figli possono integrare il dolo?

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

L’invalidità del testamento può assumere la forma della nullità e quella dell’annullabilità.

Per quanto concerne la prima ipotesi, si rammenta che il testamento è nullo, ad esempio, in caso di:

Con riferimento alla seconda fattispecie occorre rilevare, invece, che il testamento è soltanto annullabile nell’ipotesi in cui:

  • si abbia un difetto di forma che non rende incerta l’autenticità della disposizione (es. la mancanza della data o l’eventuale incompletezza della disposizione);
  • la volontà del testatore è stata oggetto di errore, violenza o dolo.

Più precisamente, potrebbe accadere che le volontà testamentarie siano oggetto di “pressioni” da parte dei parenti più vicini al de cuius, soprattutto laddove il testatore sia un soggetto anziano e/o fragile. È agevole osservare, infatti, che uno o più parenti possano facilmente far leva sulla vicinanza emotiva e/o fisica con il de cuius, al fine di ottenere una maggiore considerazione in sede testamentaria.

A tal proposito, occorre domandarsi se possa essere impugnato, nonché annullato, il testamento che sia stato frutto di “pressioni” subite dal testatore da parte dei parenti più vicini (es. i figli) e in che misura le stesse possano considerarsi ammissibili.

Innanzitutto, il rispetto assoluto della volontà del testatore impone che, al fine di poter affermare che una disposizione testamentaria sia affetta da dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti e/o sollecitazioni (Cassazione n. 4653/2018).

Piuttosto si ritiene che, al fine di poter considerare una scheda testamentaria viziata dal dolo, occorra la prova dell’avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, tali da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà, in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata.

Non solo, l’esigenza di assicurare una più penetrante, nonché veritiera ricerca della volontà del testatore, al di là delle mere dichiarazioni rese, impone innanzitutto un esame globale della scheda testamentaria e, per questo, non limitandosi ad interpretare la singola disposizione, alla stregua dei principi generali di ermeneutica di cui all’articolo 1362, cod. civ., applicabili al testamento sia pure con gli opportuni adattamenti (Cassazione n. 468/2010).

In tale circostanza, soltanto qualora dal testo dell’atto non emerga con certezza e chiarezza l’effettiva volontà del de cuius, nonché la portata della disposizione resa, solo allora l’interprete potrà, in via sussidiaria, ricorrere all’esame e alla valutazione di elementi estrinseci al testamento, seppur sempre riferibili al testatore quali, a titolo esemplificativo, la sua cultura, la sua mentalità, il suo ambiente di vita quotidiana e/o alle sue condizioni psicofisiche (Cassazione n. 10075/2018).

Infatti, con riferimento all’ipotesi di scheda testamentaria viziata, deve rimarcarsi che la prova della captazione, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentono di identificare e ricostruire l’attività di condizionamento e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore (Cassazione n. 30424/2022).

In definitiva, la prova delle “pressioni” esercitate dai familiari vicini al de cuius, le quali nell’attività di interpretazione devono essere identificate in modo chiaramente distinto dall’attività di coercizione vera e propria, richiede che – così come recentemente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza. n. 25521/2023) – sia riscontrabile l’avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testore.

Va da sé come, nella ipotesi in cui non venga operata alcuna valutazione globale della scheda testamentaria, ma il giudice si limiti ad estrapolare le mere affermazioni contenenti i riferimenti alle “pressioni” ricevute, il vizio del dolo debba essere necessariamente escluso.

Da ultimo, si rammenta che l’azione di annullamento può essere proposta dai soggetti interessati entro 5 anni dalla pubblicazione del testamento.