13 Febbraio 2019

Tfm deducibile senza limiti di legge, in ragione della quota maturata

di Andrea CaboniGianluca Cristofori
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La deducibilità, ai fini dell’Ires, dell’accantonamento relativo al trattamento di fine mandato degli amministratori (c.d. “Tfm”) è espressamente regolata dall’articolo 105, comma 4, Tuir, nel quale è previsto che: “Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettere c), d) e f) [n.d.r. tra le quali rientra anche il Tfm spettante agli amministratori]”.

L’articolo 105, comma 1, Tuir, al quale si fa espresso rimando, stabilisce che “Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile [n.d.r. tra i quali rientra anche l’accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto, o “TFR”], se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi”.

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