23 Febbraio 2024

Tipografie autorizzate e rivenditori: Comunicazione “stampati fiscali” entro il 29.2.2024

di Mauro Muraca
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A norma dell’articolo 3, comma 1, D.P.R. 404/2001, le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati alla rivendita degli stessi sono tenuti a:

  • annotare, prima della consegna degli stampati, i dati di ciascuna fornitura in un apposito registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici (comma 2);

 

Nota bene

I dati di ciascuna fornitura devono essere resi disponibili all’Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo.

  • trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati relativi alle forniture effettuate nell’anno precedente, entro il mese di febbraio di ciascun anno (comma 1).

 


Attenzione!!

A fronte di tale adempimento comunicativo, gli acquirenti degli stampati fiscali e i rivenditori (relativamente agli acquisti effettuati presso le tipografie) e gli utilizzatori finali (relativamente agli acquisti effettuati presso i rivenditori) non sono più tenuti alla presa in carico degli stampati.


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