Si ricorda che l’articolo 2426, n. 9), cod. civ., stabilisce che “le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi (….)”. Secondo tale disposizione, quindi, la valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolate deve avvenire al minore tra costo di acquisto e valore di mercato alla fine dell’esercizio, prevedendo quindi una “svalutazione” automatica del costo di acquisto, qualora il valore di mercato sia inferiore. Allo scopo di evitare appesantimenti sui bilanci delle imprese, già in passato era stata concessa la possibilità di mantenere in bilancio la valorizzazione al costo di acquisto, pur in presenza di valori di mercato inferiori, a condizione che tale minor valore non sia da considerarsi durevole, nel qual caso la deroga non trova applicazione.
Per le società che intendono avvalersi della deroga, è necessario destinare a riserva indisponibile una quota di utili corrispondente alla differenza tra:
- i valori iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (o il costo di acquisto per i titoli acquisiti nel corso del 2024) ed;
- i valori di mercato alla data di chiusura dell’esercizio (al netto del relativo onere fiscale).
Qualora la società non disponga della quota di utile sufficiente (ad esempio perché chiude in perdita), né abbia riserve disponibili accantonate in esercizi precedenti, la società deve destinare alla riserva indisponibile gli utili che si formeranno negli esercizi successivi. In ogni caso, nella Nota integrativa deve essere data informativa in relazione alle modalità di utilizzo della deroga, indicando la differenza tra il valore di iscrizione in bilancio e quello di mercato, nonché le motivazioni che hanno portato i redattori del bilancio a valutare la perdita di valore come non durevole.
La facoltà di non svalutare è esercitabile anche in relazione solamente ad alcuni titoli, ma come detto non può applicarsi nell’ipotesi di perdita considerata durevole. Ad esempio, la perdita deve considerarsi durevole nell’ipotesi in cui i titoli siano venduti dopo la chiusura dell’esercizio e prima dell’approvazione del bilancio 2024, nel qual caso la perdita diviene definitiva. In tal caso, nel bilancio chiuso al 31.12.2024 i titoli devono essere già valutati al minor valore di mercato.
Pur trattandosi di una disposizione normativa di portata limitata (i titoli sono normalmente presenti nei bilanci delle holding e meno frequentemente in quelli delle società industriali), è da salutare con favore l’applicabilità della deroga anche nei bilanci chiusi al 31.12.2024, in considerazione soprattutto del permanere della congiuntura economica sfavorevole che ha contraddistinto l’esercizio 2024. La deroga può perlomeno evitare ulteriori appesantimenti dei conti economici delle imprese già gravati da importanti oneri.