Torna la tassazione proporzionale per i soggetti Irpef
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariL’articolo 5, L. 111/2023 (c.d. legge delega per la riforma del sistema fiscale), ripropone la tassazione proporzionale per i redditi d’impresa prodotti da soggetti Irpef in regime di contabilità ordinaria. Pertanto, il Legislatore delegato dovrà inserire, nel nostro ordinamento, la possibilità per le imprese individuali e le società di persone commerciali di optare per lo stesso regime di tassazione oggi in essere per i soggetti Ires, ossia con aliquota del 24%.
Attualmente, le imprese individuali e le società di persone determinano il proprio reddito d’impresa e sottopongono lo stesso alla tassazione progressiva Irpef (imputandolo ai soci nel caso delle società personali o facendolo concorrere alla formazione del reddito complessivo per le imprese individuali), ma non assumono immediata rilevanza i prelievi del titolare o dei soci eseguiti nel corso del periodo d’imposta.
Con la riforma fiscale, ferma restando la tassazione tradizionale, si prova a riproporre l’analogo regime (che la legge di bilancio del 2017 tentò di introdurre con l’articolo 55-bis Tuir) e abrogato, prima di vedere la luce, con la legge di bilancio del 2019.
Come si legge nella relazione illustrativa alla legge delega, la possibilità di applicare la tassazione proporzionale ha lo scopo “uniformare il trattamento fiscale delle imprese individuali e delle società di persone con quello riservato alle società di capitali”.
In altre parole, si vorrebbe rendere neutra, ai fini fiscali, la scelta del soggetto con cui intraprendere un’attività d’impresa, consentendo la medesima tassazione delle attività d’impresa svolte da imprese individuali, società di persone e società di capitali.
Pertanto, le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria potranno optare per l’applicazione di un’imposta proporzionale del 24% sul reddito d’impresa, evitando l’imputazione per trasparenza ai soci della quota di reddito, che rimarrebbe esclusa dalla formazione del reddito complessivo.
A fare da contraltare è previsto che assumono rilievo, ai fini della partecipazione del reddito complessivo, l’utile prelevato dall’imprenditore individuale o distribuito ai soci “fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale”, così come stabilito dall’articolo 5, comma 1, lett. g), L. 111/2023. Pertanto, all’atto della percezione da parte dell’imprenditore o del socio l’utile è soggetto ad imposta progressiva Irpef, scomputando dalla stessa l’imposta proporzionale in precedenza pagata dal soggetto passivo (impresa o società di persone).
Sarà compito dei decreti delegati attuativi stabilire le modalità ed i termini di esercizio e durata dell’opzione, così come la possibilità di rinnovo della stessa.
Altra importante questione da disciplinare riguarda il regime di gestione delle perdite, sia per quelle maturate in esercizi antecedenti all’efficacia dell’opzione, sia per quelle maturate in costanza di applicazione dell’imposta proporzionale.
Inoltre, laddove l’intenzione del legislatore è di rendere effettivamente neutra ai fini fiscali la scelta del soggetto con cui svolgere l’attività d’impresa, si deve coordinare la previsione in questione con l’articolo 6, comma 1, lett. a), L. 111/2023, che prevede la riduzione dell’aliquota Ires qualora gli utili siano reinvestiti in investimenti qualificati ed in nuove assunzioni.
Tale possibilità dovrebbe essere concessa anche alle imprese individuali ed alle società di persone per i periodi d’imposta in cui hanno applicato la tassazione proporzionale.
Come anticipato, sono esclusi dalla possibilità di applicare la tassazione proporzionale le imprese e le società di persone in regime di contabilità semplificata, per le quali resta ferma:
- la determinazione del reddito con il principio “improntato” alla cassa e;
- la confluenza del reddito d’impresa nel reddito complessivo dell’imprenditore individuale o dei soci, ai quali è stato imputato il reddito per trasparenza.