Tracciabilità delle movimentazioni finanziarie: sorprende la posizione dell’Agenzia delle Entrate
di Guido MartinelliSono sorprendenti le conclusioni a cui perviene l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 102/E di ieri in tema di tracciabilità delle movimentazioni finanziarie. Con questo intervento, nello specifico, viene affermato che l’obbligo previsto dal comma 5 dell’art. 25 della L. n. 133/1999 si rende applicabile anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco (oltre che alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro). Il ragionamento condotto nella risoluzione è particolare, vediamo di ricostruirlo.
Come si ricorderà il comma 5 dell’art. 25 della L. n. 133/1999 prevede che i pagamenti a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati siano eseguiti, se d’importo superiore a 516,46 euro, tramite conti correnti bancari o postali o, comunque, con sistemi che consentano la tracciabilità della operazione. In caso di inadempimento la norma prevede, tra l’altro, la decadenza dalle agevolazioni della L. n. 398/1991.
Proprio la previsione di questa particolare sanzione fa presumere all’Agenzia delle Entrate la sussistenza di un chiaro collegamento tra l’obbligo di seguire specifiche modalità di pagamento e versamento e la possibilità di continuare ad applicare il regime forfettario descritto dalla L. n. 398/1991.
In pratica, secondo la risoluzione, la volontà del legislatore sarebbe quella di estendere la norma che impone la tracciabilità delle movimentazioni di denaro in capo a tutti gli enti che abbiano optato per l’applicazione della L. n. 398/1991, “in modo che venga assicurata la possibilità di operare i necessari controlli in relazione a tutti i contribuenti che si avvalgano del regime di favore recato dalla medesima legge”.
La risoluzione prosegue poi con un’ulteriore astrazione: sarebbero infatti soggetti all’obbligo di tracciabilità delle movimentazioni finanziarie non solo i soggetti che in concreto hanno esercitato l’opzione per il regime forfettario ma anche coloro che siano destinatari (a prescindere, quindi, dall’effettiva opzione) della normativa, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi risultino o meno espressamente destinatari anche delle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.
Nel dettaglio, quindi, oltre alle associazioni sportive dilettantistiche l’obbligo riguarderebbe anche:
- le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, in forza dell’art. 90, comma 1, della L. n. 289/2002;
- le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro, ai sensi dell’art. 2, comma 31, della L. n. 350/2003;
- le associazioni senza fini di lucro
- le associazioni pro-loco
Tutti questi soggetti in quanto “destinatari” del regime fiscale recato dalla legge n. 398 del 1991.
La posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate sembra, per la verità, andare oltre il dettato normativo che, lo si ricorda, prevede l’obbligo esclusivamente per le società ed associazioni sportive dilettantistiche. E’ vero che il precetto riguarda gli enti dilettantistici a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno optato per il regime della L. n. 398/1991 (ed è vero che in caso di mancata scelta per il regime forfettario la sanzione per l’inadempimento si riduce sostanzialmente) ma è altrettanto vero, a nostro parere, che la norma non consente un’interpretazione così estensiva come quella proposta dall’Agenzia delle Entrate.
Allo stesso modo ci sembra rilevante l’ulteriore considerazione svolta nella stessa ris. n. 102/E in relazione al momento in cui viene meno la possibilità di applicare il regime forfettario, nel caso in cui si verifichi la violazione del precetto contenuto nel più volte citato comma 5 dell’art. 25 della L. n. 133/1999.
Secondo le Entrate, qualora “vengano meno nel corso dell’anno i presupposti per l’applicazione del regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991, ivi compreso quindi il requisito della tracciabilità dei pagamenti, l’applicazione del tributo con il regime ordinario dovrà avvenire dal mese successivo a quello in cui sono venuto meno i requisiti”.
Anche in caso di violazione del precetto sulla tracciabilità delle movimentazioni finanziarie si renderebbero applicabili, secondo l’Agenzia delle Entrate, le regole generali previste in caso di superamento del limite annuo di ricavi consentito per la permanenza nel regime agevolato (250.000 euro). Oltre a ribadire la considerazione che il precetto in questione riguarda anche soggetti che, in concreto, non applicano il regime forfettario (e, quindi, la norma non può essere considerata tout court un’appendice del regime speciale, soggetta alle stesse regole), non resta che concludere affermando che questa interpretazione può comportare conseguenze non di poco conto in relazione agli accertamenti già in essere nei quali il reddito complessivo, accertata la violazione del più volte richiamato precetto, è stato riscostruito con riferimento all’intero esercizio e non a quella porzione che va dal mese successivo a quello di commissione della violazione al termine dell’esercizio stesso. Particolarmente se la violazione si è verificata verso la fine del periodo d’imposta non pochi saranno coloro che vorranno far valere presso gli uffici finanziari l’interpretazione contenuta nella ris. n. 102/E al fine di ottenere una (sostanziale) riduzione degli importi dovuti!