20 Novembre 2014

Tracciabilità delle movimentazioni finanziarie: sorprende la posizione dell’Agenzia delle Entrate

di Guido Martinelli
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Sono sorprendenti le conclusioni a cui perviene l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 102/E di ieri in tema di tracciabilità delle movimentazioni finanziarie. Con questo intervento, nello specifico, viene affermato che l’obbligo previsto dal comma 5 dell’art. 25 della L. n. 133/1999 si rende applicabile anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco (oltre che alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro). Il ragionamento condotto nella risoluzione è particolare, vediamo di ricostruirlo.

Come si ricorderà il comma 5 dell’art. 25 della L. n. 133/1999 prevede che i pagamenti a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati siano eseguiti, se d’importo superiore a 516,46 euro, tramite conti correnti bancari o postali o, comunque, con sistemi che consentano la tracciabilità della operazione. In caso di inadempimento la norma prevede, tra l’altro, la decadenza dalle agevolazioni della L. n. 398/1991.

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