Tramonta la legge fallimentare: approvato il codice della crisi d’impresa
di Massimo ConigliaroNicla CorvacchiolaAlla fine la riforma della crisi d’impresa è giunta al traguardo e manda in soffitta uno dei regi decreti più noti tra quelli ancora in vigore.
Al termine di un iter complesso e articolato, il decreto legislativo, in attuazione della L. 155/2017, rubricato “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” è stato definitivamente approvato, il 10 gennaio 2019.
Si tratta di un corposo Testo Unico sulla disciplina della crisi d’impresa e d’insolvenza composto da 391 articoli, suddiviso in quattro parti, che sostituirà tutte le disposizioni contenute nel R.D. 267/1942 in materia di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa e nella L. 3/2012 in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Per una prima disamina delle numerose disposizioni è opportuno schematizzare la struttura del testo, che è così suddivisa:
- la parte prima contiene gli articoli dall’ 1 al 374 sul codice della crisi e dell’insolvenza;
- la parte seconda contiene gli articoli dal 375 al 384 riferiti alle modifiche al codice civile;
- la parte terza contiene gli articoli dal 385 al 388 riguarda le garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire;
- parte quarta contiene gli articoli dal 389 al 391 con le disposizioni finali e transitorie.
Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza | |
CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA PARTE PRIMA (articoli 1 – 374) |
Titolo I (artt. 1- 11) Disposizioni generali: Ambito di applicazione e definizioni – Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell’insolvenza (debitore, parti e autorità preposte) – Economicità della procedura – Principi di carattere processuale –Giurisdizione internazionale |
Titolo II (artt. 12 – 25) Procedura di allerta e composizione assistita della crisi: strumenti di allerta (nozione, indicatori della crisi, obblighi di segnalazione interna ed esterna); organismo di composizione della crisi (OCRI, nomina e audizione del debitore), procedimento di composizione assistita, misure premiali |
|
Titolo III (artt. 26 – 55) Procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza: giurisdizione, competenza per materia e territorio, cessazione dell’attività del debitore, accesso alle procedure di regolazione crisi e iniziativa per l’accesso alle procedure, procedimento unitario, misure cautelari e protettive |
|
Titolo IV (artt. 56 – 120) Strumenti di regolazione della crisi: accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento; strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione (accordi di ristrutturazione dei debiti e transazione fiscale); procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; ristrutturazione debiti del consumatore, concordato minore, concordato preventivo (finalità, presupposti, organi, effetti della presentazione della domanda, provvedimenti immediati, voto, omologazione) |
|
Titolo V (artt. 121 – 283) Liquidazione giudiziale: imprenditori individuali e società, presupposti della liquidazione e organo preposti effetti dell’apertura della liquidazione (per i creditori, sugli atti pregiudizievoli ai creditori, sui rapporti giuridici pendenti), custodia e amministrazione dei beni, accertamento del passivo, esercizio dell’impresa e liquidazione dell’attivo, cessazione della procedura – concordato nella liquidazione giudiziale e liquidazione controllata del sovraindebitamento, esdebitazione |
|
Titolo VI (artt. 284 – 292) Disposizioni relative ai gruppi di imprese: concordato, accordo di ristrutturazione, piano attestato di gruppo, procedura unitaria di liquidazione giudiziale, procedure concorsuali di imprese appartenenti allo stesso gruppo, norme comuni |
|
Titolo VII (artt. 293 – 316) Liquidazione coatta amministrativa: procedimento (rapporti tra procedure, accertamento giudiziario dello stato di insolvenza ed effetti, organi della procedura e loro poteri, stato passivo e liquidazione dell’attivo) – Autorità amministrative di vigilanza e loro funzioni. |
|
Titolo VIII (artt. 317– 321) Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali: principio di prevalenza delle misure cautelari, sequestro preventivo, sequestro conservativo, legittimazione curatore, liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione |
|
Titolo IX (artt. 322 – 347) Disposizioni penali: reati commessi dall’imprenditore, da persone diverse dall’imprenditore nella liquidazione giudiziale – reati commessi nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e reati commessi nella procedura di composizione della crisi |
|
Titolo X (artt.348 – 374) Disposizioni per l’attuazione del codice della crisi e dell’insolvenza, coordinamento e disciplina transitoria: albo degli incaricati della gestione e controllo nelle procedure, disciplina dei procedimenti, disposizioni in materia di diritto del lavoro, disposizioni di coordinamento |
|
PARTE SECONDA (articoli 375 – 384) |
Modifiche al codice civile: assetti organizzativi dell’impresa e societaria, responsabilità degli amministratori, nomina degli organi di controllo, cause di scioglimento società di capitali, disposizioni in materia di cooperative ed enti mutualistici, finanziamento soci, abrogazioni disposizioni |
PARTE TERZA (articoli 385 – 388) |
Garanzie acquirenti immobili da costruire: modifiche agli articoli 3-4-5-6 D.Lgs. 122/2005 |
PARTE QUARTA (articoli 389 – 391) |
Disposizioni finali e transitorie: entrata in vigore, disciplina transitoria e disposizioni finanziarie |
L’obiettivo di fondo del nuovo codice è quello di far emergere il prima possibile la crisi di impresa mediante la previsione di un sistema di allerta, accompagnato dalla introduzione degli organismi di composizione della crisi di impresa (OCRI), da istituire presso le Camere di Commercio, ai quali gli organi di controllo societario e i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps e Agente della riscossione) dovranno segnalare situazioni di anomalia che emergono dall’applicazione di determinati indicatori della crisi, individuati come squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore.
Gli indicatori della crisi saranno elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, almeno con frequenza triennale, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali.
L’entrata in vigore del nuovo codice prevede due termini distinti:
- entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per 14 articoli (cfr. articolo 389, comma 2);
- entro 18 mesi per gli altri 376, in particolare quelli riguardanti le disposizioni del Codice sulla crisi d’impresa e l’insolvenza (articolo 389, comma 1).
Le norme di imminente applicazione (30 giorni dalla pubblicazione in G.U.) sono quelle riguardanti:
- gli assetti organizzativi dell’impresa;
- gli assetti organizzativi societari;
- la responsabilità degli amministratori;
- la nomina degli organi di controllo;
- le norme riguardanti le sezioni specializzate per grandi imprese e gruppi;
- le norme riguardanti le modifiche all’amministrazione straordinaria;
- l’istituzione dell’albo dei soggetti incaricati della gestione e del controllo nelle procedure;
- le norme sulla certificazione dei debiti contributivi, premi assicurativi e debiti tributari;
- le norme sulle garanzie in favore degli immobili da costruire e fideiussioni.
Si tratta di una riforma molto attesa che rinnova una norma ormai ultrasettantenne che cominciava a mostrare i segni dell’età. Fatte salve le disposizioni “societarie” sopra riportate (e quelle affini), il differimento del termine per la concreta applicazione del nuovo codice della crisi – in verità non di poco conto – consentirà di comprendere e metabolizzare le modifiche apportate.
Poi, come sempre, sarà l’applicazione pratica da parte degli addetti ai lavori a sancire il successo o il “fallimento” del nuovo codice della crisi e dell’insolvenza.