Transazione fiscale e possibilità di falcidia del debito tributario nel concordato semplificato
di Francesca Dal PortoL’articolo 182 ter L.F., come noto, prevede che con il piano di cui all’articolo 160 L.F. (concordato preventivo) il debitore possa proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori.
La condizione per avanzare una proposta di stralcio è che il piano preveda la soddisfazione di tali crediti in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
Tale valore deve essere indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d) L.F..
Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere comunque inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
Il comma 5 dell’articolo 182 ter L.F. prevede che il debitore possa effettuare la proposta di stralcio dei crediti tributari e previdenziali anche nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182 bis L.F..
Ci si chiede se nel nuovo istituto del concordato semplificato di cui all’articolo 18 D.L. 118/2021 esista la possibilità di presentare una proposta di pagamento parziale dei crediti tributari e previdenziali così come previsto con la transazione fiscale.
In realtà, l’articolo 182 ter L.F. non è richiamato nella disciplina del concordato semplificato e, circa i contenuti della proposta, l’articolo 18 nulla dice se non che deve trattarsi di un concordato con cessione dei beni e che i creditori possono essere suddivisi in classi.
Il comma 5 dell’articolo 18 D.L. 118/2021 prevede tuttavia che il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, proceda con l’omologazione del concordato semplificato dopo aver verificato la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione ed aver rilevato che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare e che comunque assicura un’utilità a ciascun creditore.
Leggendo la norma e alcune interpretazioni che sul punto sono state date, pare di poter concludere che le condizioni indicate per l’omologazione della proposta facciano riferimento anche ai creditori prelatizi, per cui non è quindi necessariamente richiesto un pagamento integrale ma un’utilità e l’assenza di pregiudizio rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare.
Di conseguenza, si può concludere dicendo che la proposta di concordato semplificato può contenere uno stralcio anche per i creditori tributari e previdenziali, pur senza passare dall’istituto della transazione fiscale di cui all’articolo 182 ter L.F. e pur rispettando l’ordine delle cause di prelazione.
L’articolo 18 D.L. 118/2021 non richiama neanche l’articolo 160 L.F. che, al comma 2, stabilisce che la proposta può prevedere una falcidia per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d) L.F..
Il mancato richiamo conferma l’interpretazione di cui sopra: la possibilità di falcidia dei crediti prelatizi, siano essi anche tributari o previdenziali, nel concordato semplificato non è vincolata ad alcuna condizione ma solo al rispetto della graduazione dei privilegi e al fatto che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare e che comunque assicuri un’utilità a ciascun creditore.
È quindi necessario che l’esperto prima, nominato nella composizione negoziata della crisi di impresa, e poi l’ausiliario nominato dopo la presentazione della proposta di concordato semplificato, effettuino tale verifica: occorre stimare i presumibili valori di realizzo dei beni dell’impresa in ipotesi di liquidazione fallimentare e quindi la percentuale di soddisfazione che potrebbe essere riservata ai creditori, sulla base del grado di prelazione.
In tutti i casi in cui la proposta di concordato semplificato riservi ai creditori un’utilità non inferiore a tali valore soglia anche qualora preveda uno stralcio per i crediti tributari e previdenziali, sarà considerata accoglibile e quindi omologabile.
È lo stesso articolo 18, comma 3, D.L. 118/2021 che stabilisce che il tribunale acquisisce il parere dell’esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte.
Anche all’ausiliario è richiesto un parere e sicuramente dovrà esprimersi sul punto, così da consentire ai creditori e al tribunale le giuste valutazione in ordine all’opportunità di opporsi all’omologazione, quanto ai primi, e all’opportunità di omologare la proposta quanto al secondo.