Transazione fiscale nel concordato e negli accordi di ristrutturazione
di Andrea RossiLa transazione fiscale di cui all’articolo 182-ter L.F., così come disciplinata fino allo scorso anno, prevedeva la possibilità di dilazionare, ovvero di stralciare parzialmente, alcuni debiti fiscali, ivi compresi i contributi previdenziali ed assistenziali; tuttavia, tale previsione trovava un’eccezione per quanto riguarda l’IVA (in virtù della possibile natura comunitaria di tale imposta) e le ritenute, per le quali era possibile proporre esclusivamente la dilazione del pagamento, essendo esclusa la possibilità di stralciare il valore nominale del relativo debito. Tale preclusione normativa, ha impattato negativamente in parecchie crisi di impresa, laddove il pagamento integrale dell’IVA e delle ritenute risultava non sostenibile sulla base dell’attivo disponibile, causando il conseguente fallimento della società, a scapito di una possibile procedura concorsuale, magari in continuità.
Tele disciplina ha subito una sostanziale rivisitazione, almeno per quanto riguarda il trattamento dell’IVA e delle ritenute, nella legge di Bilancio 2017 (si veda l’articolo 1, comma 81, L. 232/2016) che ha modificato l’articolo 182-ter L.F. prevedendo che con il piano di cui all’articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi (IVA e ritenute compresi) e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori; resta inteso che la possibilità si stralciare i debiti tributari è possibile laddove il piano ne preveda la soddisfazione (in coerenza con l’articolo 160, 2 comma, L.F.)in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Resta inteso che tale valutazione dovrà essere predisposta da un professionista (l’attestatore) in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), L.F..






22 Marzo 2018 a 20:47
CON DEBITI COME EX ARTIGIANO GIA CESSATO DA 6 ANNI CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (TRIBUTI ,INPS,INAIL, ECC.. ) PROPONENDO IL 60 % DEI CREDITI VIENE OMOLOGATO L ACCORDO DAL GIUDICE?
26 Marzo 2018 a 18:07
Ai fini dell’omologazione è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti crediti per al meno il 60%; ai fini del voto, non si computano:
– creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca di cui si prevede l’integrale pagamento, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione;
– coniuge del debitore, parenti e affini entro il 4°grado;
– cessionario aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno
In pratica, la maggioranza viene calcolata:
– sull’ammontare dei crediti chirografari, in caso di pagamento integrale dei privilegiati
– sull’ammontare di crediti chirografari più la quota di privilegiati non soddisfatti, nel caso di pagamento parziale di questi ultimi, analogamente a quanto avviene nel concordato (exart.177L.F.)
SE L’ACCORDO E’ RAGGIUNTO, L’OCC:
– trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale;
– allega il testo dell’accordo;
Nei 10 giorni successivi, i creditori possono sollevare eventuali contestazioni; decorso tale termine, l’OCC trasmette al giudice:
– relazione;
– contestazioni ricevute;
– attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;
All’udienza, all’esito del contraddittorio tra debitore e creditori eventualmente comparsi, il giudice verifica presupposti e con decreto motivato dispone l’omologazione o il rigetto del ricorso.
In caso di rigetto, può essere proposto reclamo dinnanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
SEL’ACCORDO E’ RAGGIUNTO
è obbligatorio per tutti i creditori aventi titolo e causa anteriore al momento in cui è stata eseguita la pubblicità;
è obbligatorio, dunque, anche per i creditori dissenzienti;
è fatto divieto per i creditori aventi titolo o causa posteriori instaurare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni oggetto del piano.