16 Gennaio 2017

Transazione fiscale nel concordato e negli accordi di ristrutturazione

di Andrea Rossi
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La transazione fiscale di cui all’articolo 182-ter L.F., così come disciplinata fino allo scorso anno, prevedeva la possibilità di dilazionare, ovvero di stralciare parzialmente, alcuni debiti fiscali, ivi compresi i contributi previdenziali ed assistenziali; tuttavia, tale previsione trovava un’eccezione per quanto riguarda l’IVA (in virtù della possibile natura comunitaria di tale imposta) e le ritenute, per le quali era possibile proporre esclusivamente la dilazione del pagamento, essendo esclusa la possibilità di stralciare il valore nominale del relativo debito. Tale preclusione normativa, ha impattato negativamente in parecchie crisi di impresa, laddove il pagamento integrale dell’IVA e delle ritenute risultava non sostenibile sulla base dell’attivo disponibile, causando il conseguente fallimento della società, a scapito di una possibile procedura concorsuale, magari in continuità.

Tele disciplina ha subito una sostanziale rivisitazione, almeno per quanto riguarda il trattamento dell’IVA e delle ritenute, nella legge di Bilancio 2017 (si veda l’articolo 1, comma 81, L. 232/2016) che ha modificato l’articolo 182-ter L.F. prevedendo che con il piano di cui all’articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi (IVA e ritenute compresi) e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori; resta inteso che la possibilità si stralciare i debiti tributari è possibile laddove il piano ne preveda la soddisfazione (in coerenza con l’articolo 160, 2 comma, L.F.)in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Resta inteso che tale valutazione dovrà essere predisposta da un professionista (l’attestatore) in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), L.F..

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