Transazione con l’ex dipendente e sanzioni contributive
di Vincenzo D’AndòA seguito dell’avvenuta conciliazione tra le parti (azienda e dipendente), il datore di lavoro non è tenuto a pagare le sanzioni civili connesse all’omissione contributiva.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17645 del 6 settembre 2016 che ha giudicato il ricorso presentato dall’Inps come inammissibile, annullando la cartella di pagamento fatta notificare dal concessionario della riscossione ad una Spa.
L’istituto previdenziale pretendeva, dopo la stesura di un verbale di conciliazione con il quale il lavoratore e il datore di lavoro avevano ricostituito il rapporto di lavoro, il pagamento contributivo per il periodo trascorso tra il licenziamento la successiva ricostituzione del rapporto stesso.
Tuttavia, già il Tribunale e poi la Corte d’appello avevano annullato la cartella notificata alla Spa con importo di € 38.203,67 richiesto titolo di somme aggiuntive per un periodo di 4 anni (1999-2002).
Secondo i giudici di merito nulla era dovuto dalla società, a parte gli interessi legali, per cui non si sarebbero dovute pagare le sanzioni richieste con la cartella di pagamento. L’Inps ha così dovuto ricorrere in cassazione.
Dal canto suo la Suprema Corte ha confermato quanto statuito dai giudici sottostanti, spiegando che l’omissione contributiva si sarebbe potuta configurare solo a fronte di una situazione che imponesse la ricostituzione del rapporto “ex tunc” (sentenza n. 19665 del 2014 delle Sezioni Unite); a tal fine, sarebbe stato necessario accertare il contenuto dell’accordo transattivo.
Il ricorso proposto non ha permesso di fare tale tipo di valutazione, difatti, l’Inps non ha riportato il contenuto dell’accordo, né lo ha allegato agli atti, in violazione delle prescrizioni desumibili dagli articoli 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c..
La Suprema corte ha evidenziato che in tema di sanzioni previdenziali per la reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, vige l’articolo 18 della L. 300/1970, secondo cui si deve distinguere tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l’annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva.
La Corte di legittimità conclude affermando che soltanto nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore “ora per allora”, deve pagare le sanzioni civili per omissione contributiva.
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