11 Marzo 2022

Transfer price e onere della prova: analisi della recente giurisprudenza

di Marco Bargagli
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La scheda di FISCOPRATICO

Come noto, l’articolo 110, comma 7, Tuir stabilisce la normativa sostanziale di riferimento in ambito transfer pricing, prevedendo che: “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

Rispetto al passato, il legislatore ha eliminato il riferimento alla determinazione dei prezzi di trasferimento sulla base del “valore normale” delle transazioni infragruppo, ex articolo 9 Tuir, con il precipuo scopo di semplificare la disciplina prevista in subiecta materia adeguandola, nel contempo, alle indicazioni emerse in sede Ocse nell’ambito dei lavori del progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

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