Transfer price: la bozza di decreto detta le linee guida nazionali
di Marco BargagliLa normativa sostanziale di riferimento che detta le regole di determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo, è contenuta nell’articolo 110, comma 7, Tuir, recentemente modificato dal D.L. 50/2017.
Come noto, il “transfer price” rappresenta una tematica molto complessa per gli operatori che scambiano beni e servizi con società del Gruppo estere tenuto conto che, per stessa ammissione dell’Ocse, sia le amministrazioni fiscali che i contribuenti incontrano spesso difficoltà ad ottenere informazioni adeguate per applicare il principio di libera concorrenza.
Tale principio cardine, enunciato anche nelle linee guida Ocse, solitamente richiede che i contribuenti e le amministrazioni fiscali valutino le transazioni intercorse tra parti indipendenti e le attività commerciali delle stesse imprese indipendenti, confrontandole con le transazioni e le attività delle imprese associate.
Per tale ragione può essere necessario acquisire una notevole quantità di informazioni, nelle banche dati che raccolgono una serie di dati e notizie relative alle imprese residenti nel mondo, da utilizzare per rendere comparabili le transazioni economiche.
Tuttavia, in tale contesto sorgono notevoli problematiche applicative.
Infatti:
- le informazioni disponibili, da acquisire nell’ambito dell’analisi di comparabilità, possono risultare incomplete e difficili da interpretare;
- è molto oneroso ottenere tutte le ulteriori informazioni relative ad imprese indipendenti, soprattutto per problemi di riservatezza.
In definitiva, la determinazione dei prezzi di trasferimento non è una scienza esatta, ma richiede una attenta valutazione da parte dell’amministrazione fiscale e del contribuente (cfr. Linee guida Ocse, versione luglio 2017, capitolo I, il principio di libera concorrenza, Par. 1.13).
A livello domestico, l’articolo 110, comma 7, Tuir prevede che: “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l’applicazione del presente comma”.
Come accennato, nel mese di luglio 2017 l’Ocse ha pubblicato le nuove linee guida sui prezzi di trasferimento infragruppo, che recepiscono le specifiche azioni contenute nel rapporto BEPS (base erosion and profit shifting), con il quale sono state ideate, dalla comunità internazionale, specifiche misure finalizzate a contrastare manovre di pianificazione fiscale, con conseguente erosione della base imponibile nazionale.
Simmetricamente, il Ministro dell’economia e delle finanze ha recentemente diramato una bozza di decreto ministeriale che contiene le linee guida domestiche da seguire per la concreta applicazione della normativa sul transfer price.
Con riferimento al metodo da adottare, le precedenti indicazioni contenute nelle linee guida Ocse raccomandavano di individuare il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento ritenuto più idoneo, tenuto conto che ormai non esiste più una stretta gerarchia tra i vari metodi ma occorre utilizzare il metodo ritenuto più appropriato alle circostanze del caso (c.d. M.A.M. “Most Appropriate Method”).
In merito, l’articolo 4 della bozza di decreto ministeriale, con particolare riferimento ai metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento, conferma che la valorizzazione di un’operazione controllata in base al principio di libera concorrenza deve essere determinata applicando il metodo più appropriato alle circostanze del caso.
In particolare, il metodo più appropriato deve essere selezionato fra i cinque metodi previsti dalla prassi internazionale, tenendo conto dei seguenti criteri:
- i punti di forza e di debolezza di ciascun metodo, a seconda delle circostanze del caso;
- l’adeguatezza del metodo in considerazione della natura e delle caratteristiche dell’operazione controllata, così come desunte dall’analisi delle funzioni svolte da ciascuna impresa nell’operazione controllata, tenendo conto dei beni utilizzati e dei rischi assunti;
- la disponibilità di informazioni affidabili, in particolare, in relazione a operazioni non controllate comparabili;
- il grado di comparabilità tra l’operazione controllata e l’operazione non controllata, considerando anche l’affidabilità di eventuali rettifiche di comparabilità (c.d. aggiustamenti) necessarie per eliminare gli effetti delle differenze tra le predette operazioni.
Sul punto, per determinare se due o più operazioni sono comparabili tra loro, è necessario considerare gli elementi economicamente rilevanti delle stesse, o fattori di comparabilità, ivi inclusi:
- le condizioni contrattuali delle operazioni;
- le funzioni svolte da ogni impresa in relazione alle operazioni, tenendo conto dei beni utilizzati e dei rischi assunti;
- le caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati;
- le circostanze economiche delle parti e le condizioni di mercato in cui esse operano;
- le strategie aziendali perseguite dalle parti.
Interessanti considerazioni vengono infine formulate con riferimento all’intervallo statistico di valori conformi al principio di libera concorrenza.
Nello specifico, la bozza di decreto ministeriale considera conforme al principio di libera concorrenza l’intervallo di valori risultante dall’indicatore finanziario selezionato (c.d. Profit Level Indicator) in applicazione del metodo più appropriato, qualora gli stessi siano riferibili a un numero di operazioni non controllate, ognuna delle quali risulti parimenti comparabile all’operazione controllata in esito all’analisi di comparabilità esperita.
In buona sostanza un’operazione controllata, o un insieme di operazioni controllate aggregate, si considerano realizzate in conformità al principio di libera concorrenza, qualora il relativo indicatore finanziario sia compreso nell’intervallo sopra indicato (normalmente quando il PLI della società verificata rientra tra il 25° ed il 75° percentile dei valori statisticamente ottenuti).
Di contro, qualora l’indicatore finanziario di un’operazione controllata, o di un insieme di operazioni aggregate non rientra nell’intervallo di libera concorrenza, l’amministrazione finanziaria effettuerà una rettifica del reddito, al fine di riportare il predetto indicatore all’interno dell’intervallo.