15 Gennaio 2019

Transfer price: la scelta di un metodo diverso deve essere motivata

di Marco Bargagli
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La normativa conosciuta come “transfer pricing” rappresenta da sempre una tematica di grande attualità, connotata da indubbi profili di complessità considerato che, per stessa ammissione dell’Ocse, la determinazione dei prezzi di trasferimento non è una scienza esatta, ma richiede un’attenta valutazione da parte dell’Amministrazione fiscale e del contribuente (cfr. Linee guida Ocse, versione luglio 2017, capitolo I, il principio di libera concorrenza, Par. 1.13).

La congruità dei valori praticati nelle cessioni di beni e/o servizi avvenute tra imprese appartenenti allo stesso Gruppo multinazionale deve essere valutata nel rispetto del principio di libera concorrenza (c.d. arm’s length principle), sancito dall’articolo 9, paragrafo 1, del modello Ocse di convenzione, in base al quale il prezzo stabilito nelle transazioni commerciali intercorse tra imprese associate deve corrispondere al prezzo che sarebbe stato convenuto tra imprese indipendenti per transazioni identiche o similari sul libero mercato.

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