Transfer price: l’analisi di comparabilità
di Fabio LanduzziMolti dei punti più salienti in materia di transfer price e che più di frequente sono motivo di discussione in sede di accertamento, e/o di contenzioso sono stati richiamati nella sentenza CTR Lombardia n. 5005/2018, la quale può quindi essere un utile punto di riferimento per un’analisi dettagliata della richiamata disciplina.
Dalla lettura del testo della sentenza, che conferma quando aveva deciso il Giudice di prime cure, si evince che il caso in esame riguarda una società – che svolge la duplice funzione di toll manufacturer e di limited risk distributor – la quale è stata oggetto di un accertamento con cui vengono eccepiti maggiori ricavi in merito ad operazioni infragruppo per una presunta violazione della disciplina sui prezzi di trasferimento.
I punti trattati dalla sentenza sono molti, per cui vediamo in sintesi gli spunti più significativi.
In primo luogo, il metodo adottato dalla società (il “Tnmm”) per testare la rispondenza dei prezzi di trasferimento al principio di libera concorrenza è stato, nella fase di appello, contestato dall’Ufficio (il quale ha ritenuto dovesse applicarsi il c.d. “Profit split”).
Nel confermare la correttezza della scelta tecnica della società, è interessante notare che i Giudici richiamano con vigore non solo i precetti Ocse, bensì proprio la disciplina contenuta nel D.M. 14.05.2018.
Se mai vi erano dubbi circa la portata interpretativa di tale regolamento, essi sono chiaramente fugati dal collegio.
Si passa poi alla composizione dei comparables. In prima battuta, si guarda al territorio di riferimento. Si ribadisce, richiamando allo scopo il Codice di condotta europeo, la dottrina (Assonime n. 4/2018) e la giurisprudenza (CTP Lombardia, n. 8301/2016), che assumere un paniere paneuropeo di imprese comparabili è assolutamente legittimo se ciò è coerente con le caratteristiche delle transazioni controllate, senza che sia vincolante assumere una composizione integralmente riferita ad imprese italiane.
Altro aspetto molto rilevante è l’intervallo temporale di riferimento per la costruzione del range interquartile.
L’Ufficio sosteneva di poter assumere, secondo una logica a posteriori, un intervallo che includesse anche lo stesso anno soggetto a verifica e, per di più, di poter utilizzare una versione della banca dati pubblica di reperimento dei dati che non era disponibile al momento in cui la società aveva elaborato la propria analisi di comparabilità.
La sentenza stigmatizza l’approccio tenuto dall’Ufficio in questa circostanza, ribadendo il principio secondo cui non è ammesso l’utilizzo di dati ed informazioni che non potevano essere a disposizione del contribuente al momento in cui l’analisi è stata elaborata.
Sempre con riguardo alla selezione dei comparables, in linea con l’ampia giurisprudenza di merito che si è espressa sull’argomento, la CTR lombarda rigetta la volontà dell’Ufficio di escludere dal paniere delle imprese comparabili quelle che nell’intervallo di tempo selezionato hanno realizzato perdite gestionali.
È infatti evidente che, soprattutto in periodi recessivi per determinati mercati, la perdita è espressione del rischio di impresa e della fisiologica alea della gestione; escluderla, significa alterare ogni indagine obiettiva circa la profittabilità media.
Infine, non poteva mancare il consueto tema della mediana, unico valore del range interquartile che l’Ufficio sosteneva si potesse assumere come espressione del prezzo di libera concorrenza.
Anche a questo riguardo, è molto interessante la menzione che la sentenza fa non solo delle indicazioni Ocse ma anche delle disposizioni contenute nel D.M. 14.05.2018, ove si afferma che ogni punto dell’intervallo è espressione del principio di libera concorrenza senza che la mediana debba avere una supremazia di alcun tipo.
Anzi, nel caso di specie, è molto interessante osservare come il Collegio giudicante, proprio avuto riguardo al tipo di attività svolta, caratterizzata da un profilo di rischio e di funzioni assai limitate, ritenga obiettivamente adeguato un posizionamento nel quartile inferiore dell’intervallo statistico dei valori assunti dal prescelto indicatore di profitto.