18 Dicembre 2017

Transfer price rilevante solo per le transazioni avvenute con l’estero

di Marco Bargagli
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In tema di prezzi di trasferimento infragruppo, l’articolo 110, comma 7, del D.P.R. 917/1986, in seguito alle modifiche introdotte dal D.L. 50/2017, si è adeguato al c.d. principio di libera concorrenza (c.d. arm’s lenght) previsto dagli standard internazionali (cfr. articolo 9 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi).

Attualmente, per espressa disposizione normativa, “i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 “.

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