31 Maggio 2017

Transfer pricing: distributori esteri e analisi di comparabilità

di Marco Bargagli
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Nell’ambito dell’analisi di comparabilità esperita dagli Uffici finanziari per accertare la corretta determinazione dei prezzi di trasferimento intercompany, in applicazione della normativa sul transfer price, le società del gruppo che operano all’estero in qualità di meri distributori non sono direttamente comparabili rispetto ai distributori italiani (terzi indipendenti).

Tale importante principio è stato recentemente enunciato dalla Commissione Regionale Tributaria Toscana, nella sentenza n. 442/2017 emessa in data 15 novembre 2016.

Nella prassi commerciale, il metodo del prezzo di rivendita (cd. Resale Price Method) viene utilizzato nei casi in cui il distributore estero del gruppo provvede alla mera commercializzazione dei beni acquistati, senza apportare alcun valore aggiunto ai prodotti con particolare riferimento alle eventuali lavorazioni o trasformazioni effettuate sugli stessi beni oggetto della compravendita.

In buona sostanza, la consociata estera assume solo i rischi di mercato correlati alla commercializzazione dei prodotti acquistati destinati alla rivendita ed eventualmente di solvibilità del credito.

Sullo specifico metodo, il paragrafo 2 a) della C.M. 32/1980, ha evidenziato che nel valutare la similarità delle transazioni devono essere considerati i seguenti fattori:

  • tipo di prodotto oggetto della vendita;
  • funzioni esercitate dal rivenditore in relazione al bene oggetto di rivendita;
  • effetto di funzioni particolari sul prezzo di rivendita (es. incorporazione di diritti immateriali);
  • mercato geografico in cui le funzioni sono svolte anche in relazione alle politiche commerciali poste in essere dall’impresa.

Ciò posto, la controversia risolta dai giudici toscani riguarda la valutazione della congruità dei prezzi di trasferimento intercorsi tra una società italiana e un’impresa consociata.

L’Ufficio finanziario, nel corso della verifica, ha ritenuto che la distributrice estera presentava un profilo funzionale sostanzialmente analogo rispetto a quello dei distributori indipendenti presenti sul territorio italiano.

Di conseguenza, i verificatori hanno ritenuto pienamente comparabili i prezzi praticati nei confronti della consociata distributrice estera, rispetto a quelli applicati ai medesimi distributori italiani (soggetti terzi indipendenti).

In merito, la Commissione Tributaria Regionale Toscana ha accolto il ricorso presentato dal contribuente, rivalutando, nel merito, l’analisi funzionale esperita in quanto la stessa non aveva tenuto conto delle emerse differenze tra l’impresa consociata e i distributori indipendenti italiani sotto un duplice aspetto: funzioni svolte e rischi assunti.

In particolare, in sede di ricorso, l’Ufficio aveva censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui il collegio ha ritenuto corretto il transfer price praticato con riferimento a un determinato prodotto, considerato che “la contribuente cura l’intero processo produttivo accollandosi tutte le spese precedenti la cessione alla consociata estera e dunque svolgendo funzioni ben più rilevanti di quelle attribuite a quest’ultima, la quale sarebbe interessata solo dal processo distributivo sul mercato locale”.

Sul punto, la Commissione Tributaria Regionale ha respinto la tesi dell’Ufficio considerato che, nei contratti di distribuzione stipulati con consociate estere, non possono rinvenirsi le stesse condizioni presenti nei contratti stipulati con i distributori (terzi indipendenti).

Sotto tale profilo, infatti, l’Ufficio ha posto a base della ripresa a tassazione unicamente il dato numerico rappresentato dal prezzo praticato sul mercato italiano nei confronti dei terzi indipendenti, senza approfondire i criteri che sono stati indicati nel rapporto OCSE al fine di valutare la compatibilità secondo il principio di libera concorrenza, in tal senso richiamando:

  • le varie funzioni esercitate dalle imprese del gruppo (es. progettazione, marketing, produzione, ricerca e sviluppo) e il patrimonio utilizzato per le stesse funzioni;
  • l’analisi delle condizioni contrattuali intercorse con i vari distributori;
  • l’ampiezza dei mercati, l’entità dell’offerta e della domanda, la presenza di concorrenza.

In definitiva, il giudice di secondo grado ha considerato l’analisi di comparabilità esperita non conforme agli standard OCSE e, conseguentemente, ha rigettato il ricorso presentato accogliendo la tesi del contribuente verificato.

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