16 Giugno 2020

Transfer pricing documentation: le linee guida Ocse e la prassi italiana

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Il capitolo V delle linee Guida Ocse in materia di TP 2017 fornisce indicazioni relative al tema della documentazione “infragruppo”. Per la prima volta, infatti, le linee guida propongono l’utilizzo del Master file, del Local file e del CbCr. Il precedente capitolo V alle linee guida 2010 dava sommarie indicazioni.

Secondo quanto riportato nel capitolo V delle Guideline Ocse, le Amministrazioni finanziarie richiedono la predisposizione della transfer pricing documentation con l’obiettivo di:

  • acquisire le informazioni necessarie per effettuare una consapevole valutazione del rischio sui prezzi di trasferimento (“TP risk assessment”);
  • assicurare che i contribuenti abbiano tenuto conto delle condizioni richieste dalla disciplina sui prezzi di trasferimento (rispetto del principio dell’arm’s length) nella determinazione dei prezzi delle transazioni infragruppo e nell’indicazione del reddito derivante da tali transazioni nella dichiarazione dei redditi;
  • acquisire tutte le informazioni necessarie per effettuare in modo corretto ed efficace le opportune verifiche sulle operazioni infragruppo.

In attuazione, infatti, di quanto previsto dall’Azione 13 del BEPS Action Plan, “Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”, le Guidelines Ocse prevedono che i vari Paesi adottino un approccio standardizzato (c.d. three-tiered approach) consistente nella predisposizione:

  • di un Masterfile contenente informazioni standard rilevanti per tutte le entità del gruppo multinazionale;
  • di un Local File relativo alle transazioni poste in essere dal contribuente “locale”;
  • del c.d. Country-by-Country Report contenente informazioni relative all’allocazione globale del reddito del gruppo multinazionale (e delle conseguenti imposte pagate) e a specifici indicatori economici (tangible assets, numero di dipendenti, costi del personale, ecc.) con riferimento ai vari Paesi in cui il gruppo multinazionale opera.

L’Agenzia delle Entrate, in recepimento ad un codice di condotta europeo [DPT (documentazione prezzi di trasferimento) UE (codice di condotta): approvato con la Risoluzione UE 2006/c176/01 del 27 giugno 2006], aveva già previsto quale doveva essere il corretto regime documentale in materia di transfer pricing.

Secondo il legislatore italiano, peraltro, le imprese residenti che adottano un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento possono accedere al regime premiale previsto dall’articolo 1 comma 6 (il comma 2 ter è stato trasfuso nel comma 6 ad opera del D.Lgs. 158/2015) del D.Lgs. 471/1997.

Le imprese, pertanto, non sono soggette a sanzione qualora si dotino di una documentazione idonea costituita da un Masterfile, che raccoglie informazioni relative al gruppo, e da una Documentazione Nazionale che riporta le informazioni relative alla impresa residente.

Il regime documentale è stato diversificato a seconda che lo stesso debba essere adottato da una società holding, da una società subholding, da una società partecipata, o da una stabile organizzazione.

La comunicazione che attesta il possesso della documentazione idonea deve essere fornita in dichiarazione dei redditi.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2010/137654 del 29 settembre ha definito le condizioni di “accesso” al regime di cui al comma 2-ter (ora 6) dell’articolo 1 D.Lgs. 471/1997:

  •  contenuto (minimo) della “documentazione idonea”;
  •  tempestività di esibizione della stessa:
    •  su richiesta dell’amministrazione finanziaria;
  •  tempistiche e modalità della comunicazione preventiva:
    •  circa il possesso della documentazione stessa.

In relazione al Masterfile, il contenuto minimo previsto dal Provvedimento viene suddiviso in più paragrafi e sottoparagrafi. Per citarne alcuni:

  • descrizione generale del gruppo multinazionale: storia, evoluzione recente, settori di operatività e lineamenti generali dei mercati di riferimento;
  • struttura del gruppo:
    • struttura organizzativa: organigramma, elenco e forma giuridica dei membri del gruppo e relative quote di partecipazione;
    • struttura operativa: descrizione sommaria del ruolo che ciascuna impresa associata svolge nell’ambito delle attività del gruppo;
  1. strategie generali del gruppo ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al precedente periodo d’imposta;
  • flussi delle operazioni;
  • operazioni infragruppo con descrizione dettagliata;
  • funzioni svolte, beni strumentali impiegati e rischi assunti: separata indicazione per ciascuna impresa coinvolta ed eventuali cambiamenti rispetto al precedente periodo d’imposta (con particolare riferimento a quelli derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale);
  • beni immateriali: elencazione dei beni in questione con separata indicazione di eventuali canoni corrisposti per lo sfruttamento degli stessi, distinti per soggetto percipiente o erogante;
  • politica di determinazione dei prezzi di trasferimento del gruppo;
  • advanced Price Arrangements (APA) e ruling in materia i prezzi di trasferimento: sintetica descrizione di eventuali rapporti con le Amministrazioni finanziarie dei Paesi in cui opera il gruppo, articolati per Stato membro di riferimento.

Per quanto attiene alla documentazione nazionale, anche in questo caso il Provvedimento elenca un contenuto minimo che contiene la descrizione generale della società (storia, evoluzione recente e lineamenti generali dei mercati di riferimento), i settori di attività, la struttura operativa, le strategie generali perseguite dall’impresa ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al precedente periodo d’imposta, le operazioni infragruppo.

Nel paragrafo relativo alla descrizione delle operazioni infragruppo il contribuente deve avere cura di indicare sia i soggetti del gruppo tra i quali le operazioni sono poste in essere, sia eventuali simili o analoghe operazioni effettuate con soggetti indipendenti e procedere con l’analisi di comparabilità, commentando quindi poi il metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni.

Oltre al Masterfile e alla Documentazione nazionale, il provvedimento include nella “documentazione idonea” due allegati:

  • Allegato 1: diagramma di flusso delle operazioni (incluse quelle appartenenti alla gestione straordinaria);
  • Allegato 2: copia dei contratti scritti regolanti le operazioni.

Al provvedimento è seguita una circolare ministeriale, la 58/E/2010 con oggetto “Oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento di cui alla disciplina prevista dall’art. 1, comma 2-ter (ora co.6) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.

Il più recente D.M. 14.05.2018, all’articolo 8 prevede che “Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono aggiornate, in linea con le migliori pratiche internazionali, le disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento”.

Alla data attuale non è ancora stato pubblicato alcun provvedimento; pertanto si fa ancora riferimento ai documenti di prassi già citati.