20 Maggio 2021

Transfer pricing: l’Amministrazione non deve provare il vantaggio fiscale

di Euroconference Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

La disciplina in materia di transfer pricing non è riconducibile tra le disposizioni antielusive del nostro Ordinamento e non richiede quindi che l’Amministrazione provi la maggiore fiscalità nazionale. Le previsioni dell’articolo 110, comma 7, Tuirsono pertanto applicabili anche in difetto della prova di un concreto vantaggio fiscale da parte del contribuente.

Sono questi i principi richiamati dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13571, depositata ieri, 19 maggio.

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