28 Novembre 2018

Trasferimenti di aziende e partecipazioni: l’esenzione sancita dal TUS

di Gennaro Napolitano
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L’articolo 3, comma 4-ter, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS, approvato con il D.Lgs. 346/1990) stabilisce che sono esenti dall’imposta i trasferimenti di aziende o rami di esse, di azioni e quote sociali, attuati in favore di discendenti e del coniuge mediante disposizioni mortis causa, donazioni, atti a titolo gratuito o costituzione di vincoli di destinazione, nonché mediante i patti di famiglia disciplinati dagli articoli 768-bis e ss. cod. civ..

La disposizione, introdotta dalla Legge Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 78, lettera a, L. 296/2006), mira a favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia. Ciò spiega la scelta del legislatore di limitare l’applicazione dell’agevolazione alle ipotesi in cui avente causa del trasferimento sia un discente o il coniuge del dante causa. La ratio della norma di favore, inoltre, spinge a ritenere che essa non possa altresì trovare applicazione allorché il trasferimento abbia a oggetto titoli che non consentono di attuare il ricordato passaggio generazionale (ad esempio, i titoli obbligazionaricircolare AdE 3/E/2008 e circolare AdE 18/E/2013).

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