16 Novembre 2016

Trasferimenti intracomunitari di beni in regime di “tentata vendita”

di Marco Peirolo
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In un precedente intervento (Rimborso IVA non dovuta se il cliente è accertato: sempre e comunque?) abbiamo esaminato le condizioni applicative del regime sospensivo applicabile ai beni di provenienza intracomunitaria introdotti temporaneamente in Italia in esecuzione di una prestazione, ricordando che la sospensione d’imposta è prevista anche per i beni provenienti da altri Stati membri che, se importati, beneficerebbero dell’ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all’importazione.

Rispetto a quest’ultima tipologia di introduzione nel territorio nazionale, la durata dell’utilizzo dei beni in Italia è soggetta al vincolo temporale di 24 mesi previsto dall’articolo 17, par. 2, lett. h), della Direttiva n. 2006/112/CE, che se non rispettato obbliga l’operatore non residente a regolarizzare l’acquisto intracomunitario “per assimilazione”, ex articolo 17, par. 1, previa identificazione diretta o per mezzo della nomina di un rappresentante fiscale, indispensabile per rendere imponibile il trasferimento dei beni con effetto ex tunc.

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Le operazioni intracomunitarie
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