24 Aprile 2015

Trasferimento agevolabile anche se avviene prima della convenzione

di Maria Paola Cattani
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Imposta di registro all’1 per cento e imposte ipotecaria e catastali in misura fissa per i trasferimenti di immobili ricompresi in aree soggette a piani di lottizzazione a iniziativa privata, anche se avvenuti prima della stipula della convenzione di lottizzazione. Cambia così rotta l’Agenzia con la Risoluzione n. 41/E del 23 aprile 2015, che recepisce con questo documento di prassi l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione.

Il regime previsto dall’art. 33, comma 3, della L. n. 388/2000 prevede infatti l’applicazione di imposte indirette “agevolate” ai “trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, (…) a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro 5 anni dal trasferimento”.

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