6 Dicembre 2017

Il trasferimento dei titoli PAC

di Luigi Scappini
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Agea, con la circolare del 21 novembre 2017, protocollo n. 89117, ha offerto gli opportuni chiarimenti in merito alla possibilità di trasferimento dei titoli PAC che può avvenire solamente quando il cedente non presenti posizioni debitorie aperte; tuttavia, nell’ipotesi che così non fosse, è ammesso il trasferimento dei titoli in misura non superiore l’importo del debito.

Ai sensi dell’articolo 34, Regolamento (UE) n. 1307/2013, è ammesso il trasferimento dei titoli esclusivamente nei confronti di agricoltori in attività per la cui definizione si rimanda a un precedente contributo, mentre cedente può anche non essere un agricoltore in attività. In deroga a tale principio base, è ammesso il trasferimento dei titoli in capo a un soggetto che non riveste la qualifica di agricoltore in attività in caso di successione effettiva o anticipata.

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