Trasferimento del domicilio in Svizzera senza tassazione immediata delle plusvalenze latenti
di Davide AlbonicoLe clausole dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (in breve anche ALCP), devono essere interpretate nel senso che ostano ad un regime fiscale di uno Stato membro che, in una situazione in cui un cittadino trasferisca il proprio domicilio dallo Stato membro verso la Svizzera, preveda la riscossione, al momento del trasferimento stesso, dell’imposta dovuta sulle plusvalenze latenti relative a quote societarie detenute dal cittadino medesimo, mentre, in caso di mantenimento del domicilio nel medesimo Stato membro, la riscossione dell’imposta ha luogo solo nel momento di realizzazione delle plusvalenze, ovvero al momento della cessione delle quote societarie stesse.
Questo, quanto affermato dai giudici comunitari, con la sentenza 26.2.2019, C‑581/17, relativamente alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale tributario tedesco sull’interpretazione dell’accordo ALCP.
Ripercorrendo i fatti di causa, la controversia tra l’amministrazione finanziaria tedesca e un proprio contribuente nasce in seguito alla decisione dell’amministrazione di tassare, al momento del trasferimento del suo domicilio dalla Germania alla Svizzera, la plusvalenza latente relativa ai diritti societari detenuti dal medesimo in una società con sede in Svizzera.
Per una corretta ricostruzione normativa della fattispecie, va innanzitutto evidenziato come, ai sensi del preambolo dell’ALCP, uno degli obiettivi delle parti contraenti era quello di attuare la libera circolazione delle persone basandosi sulle disposizioni applicate nella Comunità europea.
Inoltre, si tenga presente come, ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Germania, per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio “…I [redditi] derivanti dall’alienazione di ogni altro bene non menzionato nei paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente del quale l’alienante è residente …”.
Sulla base della propria normativa interna – articolo 6 della legge tributaria relativa ai rapporti con l’estero (AStG) e dell’articolo 17 della legge sull’imposta sul reddito delle imprese (EStG) – in seguito a tale trasferimento, l’amministrazione fiscale tedesca applicava, come detto, l’imposta sul reddito sulla plusvalenza latente relativa alla sua partecipazione in detta società.
Ritenendo che tale tassazione fosse contraria all’ALCP e al diritto di stabilimento ivi previsto, il contribuente tedesco proponeva così ricorso dinanzi al giudice tributario il quale, dopo un’attenta analisi della fattispecie ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte la relativa questione pregiudiziale inerente il differente trattamento riservato ad un cittadino che trasferisca il proprio domicilio in territorio elvetico anziché in un altro Paese membro.
Innanzitutto il giudice comunitario chiarisce come l’ALCP, essendo un trattato internazionale, si colloca nell’ambito più generale delle relazioni tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera volte a rafforzare i rapporti economici tra gli stessi e a realizzare, in favore dei cittadini la libera circolazione delle persone sul territorio di tali parti (c.d. libertà di stabilimento).
Nel caso di specie, si deve rilevare che un cittadino tedesco che intenda trasferirsi in territorio elvetico subisce uno svantaggio fiscale rispetto agli altri cittadini tedeschi che, al pari del medesimo, esercitino un’attività indipendente nell’ambito di una società di cui detengano quote societarie, ma che, a differenza dello stesso, mantengano il loro domicilio in Germania. Infatti, questi ultimi devono assolvere l’imposta sulle plusvalenze afferenti alle quote societarie interessate esclusivamente al momento della realizzazione delle plusvalenze stesse, vale a dire al momento della cessione di tali quote societarie, mentre il primo è tenuto a pagare l’imposta sulle plusvalenze latenti relative a tali quote societarie al momento del trasferimento del suo domicilio verso la Svizzera, senza poter beneficiare di un differimento del pagamento fino alla cessione delle quote medesime.
Eventuali misure volte a garantire l’imposizione, il pagamento o l’effettiva riscossione delle imposte o a prevenire l’evasione fiscale conformemente alle disposizioni della normativa tributaria nazionale di una parte contraente, devono, in ogni caso, rispettare il principio di proporzionalità ovvero devono essere idonee a realizzare tali obiettivi senza andare al di là di quanto necessario per il loro conseguimento.
In tal caso, non è però giustificabile il mancato differimento dell’imposta sulle plusvalenze latenti, in quanto tale differimento non comporterebbe in ogni caso che la Germania rinunci alla propria giurisdizione tributaria in ordine alle plusvalenze “di propria competenza”. Questo, a maggior ragione vale per le situazioni, come quella in causa, nelle quali gli accordi bilaterali prevedano la possibilità di scambio di informazioni in materia fiscale tra le parti contraenti.
La Corte ritiene pertanto, alla luce delle argomentazioni espresse, che tale differenza di trattamento, consistente principalmente in uno svantaggio finanziario, potrebbe essere tale da dissuadere il cittadino dal fare effettivo uso del proprio diritto di stabilimento derivante dall’ALCP, e costituisce quindi un’ingiustificata restrizione a tale diritto.