Il trasferimento della partecipazione non interrompe il consolidato
di Alessandro BonuzziNon incide sulla continuazione del consolidato fiscale nazionale il trasferimento della partecipazione di controllo dal patrimonio della stabile organizzazione italiana al patrimonio della casa madre non residente.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 25/E di ieri.
È noto che la disciplina del consolidato fiscale nazionale è stata modificata ad opera del D.Lgs. 147/2015 (cd. decreto internazionalizzazione).
Prima dell’entrata in vigore del decreto, la stabile organizzazione di un soggetto non residente poteva svolgere il ruolo di consolidante soltanto se il suo patrimonio comprendeva la partecipazione in ciascuna delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.
Secondo la disciplina attuale, invece, la stabile organizzazione può assumere la qualifica di consolidante anche quando la casa madre, residente in un Paese convenzionato, intende consolidare le proprie controllate residenti in Italia.
Ciò significa che le partecipazioni nelle controllate italiane possono essere comprese nel perimetro di consolidamento, sia che siano incluse nel patrimonio della stabile organizzazione che funge da consolidante, sia che siano incluse direttamente nel patrimonio della casa madre estera.
È stato quindi eliminato il requisito della connessione patrimoniale delle partecipazioni delle consolidate con la stabile organizzazione della controllante non residente.
Inoltre, il decreto internazionalizzazione ha previsto il cd. consolidato tra sorelle, la possibilità di includere nel consolidato nazionale – in qualità di consolidate – le stabili organizzazioni di soggetti residenti in Stati Ue ovvero in Stati aderenti all’Accordo sul SEE con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.
La questione interpretativa a cui da risposta la risoluzione di ieri riguarda la prima delle due modifiche. Nello specifico, l’istante è un’impresa Alfa, stabilita in Francia, che opera in Italia per il tramite della sua stabile organizzazione in Milano ed è altresì presente in Italia attraverso alcune società di capitali controllate direttamente e indirettamente.
A seguito delle novità introdotte dal decreto internazionalizzazione, la stabile organizzazione italiana dell’istante estero svolge il ruolo di consolidante:
- per le partecipazioni in società controllate italiane incluse nel suo patrimonio;
- per le partecipazioni non incluse nel suo patrimonio ma in quello di Alfa;
- per le stabili organizzazioni italiane di società controllate da Alfa non residenti.
Alfa intende trasferire la partecipazione in una società del gruppo (Gamma) dal patrimonio della stabile organizzazione italiana al suo patrimonio, mantenendo la controllata all’interno del consolidato fiscale nel quale, come detto, la consolidante è proprio la stabile stessa.
In tal modo, quindi, cambierà solo che la partecipazione in Gamma risulterà iscritta direttamente nel patrimonio (francese) della casa madre e non più nel patrimonio della stabile organizzazione italiana.
Il dubbio di Alfa è se la fuoriuscita dal patrimonio della stabile organizzazione italiana della partecipazione in Gamma abbia come effetto quello di escludere la società trasferita dalla fiscal unit.
Sul punto l’Agenzia osserva che anche “anche in seguito al trasferimento della partecipazione totalitaria in Gamma dal patrimonio della stabile organizzazione in Italia di Alfa al patrimonio della casa madre, continuano a sussistere in capo alla società controllante (Alfa) i requisiti richiesti dal legislatore per la prosecuzione del regime della tassazione di gruppo con la consolidata Gamma, attraverso la stabile organizzazione in Italia (in qualità di consolidante)”.
Pertanto, il trasferimento della partecipazione in Gamma dalla stabile organizzazione alla casa madre non osta alla prosecuzione del consolidato nei confronti di Gamma.
Infatti, afferma altresì la risoluzione in commento, la permanenza della partecipazione nelle società consolidate nel patrimonio della stabile organizzazione del soggetto non residente non può ritenersi condizione necessaria soltanto per la prosecuzione dei consolidati già in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 147/2015.
Va da sé che, una volta avvenuto il trasferimento, il requisito del controllo per l’esercizio/mantenimento del consolidato andrà verificato direttamente in capo alla casa madre non residente.
Infine, in risposta ad un ulteriore quesito posto dall’istante, l’Agenzia precisa che nel caso di specie,
- non verificandosi una causa di interruzione del consolidato fiscale in essere e
- non essendovi alcun mutamento del perimetro di consolidamento,
non sussiste l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate il trasferimento della partecipazione in Gamma dalla stabile organizzazione ad Alfa.