Trasferimento dell’azienda dell’imprenditore a titolo gratuito
di EVOLUTIONL’articolo 58, comma 1, del Tuir dispone che il trasferimento di azienda per causa di morte (successione) o per atto gratuito (donazione) è un’operazione fiscalmente neutra ai fini dell’Irpef, a prescindere dal beneficiario e dal fatto che sia o meno proseguita l’attività d’impresa.
Difatti, l’operazione non costituisce realizzo di plusvalenza alcuna; l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.
In altri termini, il trasferimento per causa di morte o per atto gratuito è fiscalmente neutrale purché l’azienda assuma i medesimi valori riconosciuti in capo al dante causa (de cuius o donante).
Sul piano soggettivo, l’articolo 58 del Tuir riguarda il trasferimento d’azienda a titolo di successione o donazione effettuati dall’imprenditore individuale. In particolare, si intende favorire il passaggio generazionale dell’azienda da parte dell’imprenditore individuale a soggetti terzi persone fisiche, a prescindere dal grado di parentela o dal rapporto di coniugio che intercorre con il beneficiario del trasferimento dell’azienda o del ramo di azienda. Tuttavia, detta disposizione, stante quanto disposto dall’articolo 143 del Tuir, potrebbe applicarsi anche agli enti non commerciali.
Il fatto che “l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al dante causa” comporta che il valore fiscale riconosciuto in capo all’avente causa è quello che, al momento del trasferimento, l’azienda aveva nella contabilità (rilevante fiscalmente) del dante causa.
In altri termini, ciò significa che il beneficiario riceve l’azienda, dal punto di vista fiscale, non a “valori correnti”, bensì a “valori storici”, con significative ripercussioni in termini di determinazione del proprio reddito di impresa. Basti considerare che, in caso di successiva cessione dell’azienda o dei singoli beni da parte dell’imprenditore donatario/erede, la base di calcolo per la determinazione della plusvalenza/minusvalenza sarà data dal valore fiscale che l’azienda aveva in capo al donante/defunto.
Come è noto, infatti, le plus/minusvalenze d’impresa si calcolano sottraendo al corrispettivo (o al valore di realizzo) il costo fiscalmente riconosciuto del bene trasferito, che a sua volta è dato dalla differenza tra costo iniziale e ammortamenti effettuati.
La successiva vendita della totalità o di parte dell’azienda da parte del donatario/erede, quindi, comporterà l’emersione di quelle plusvalenze non tassate in occasione del precedente passaggio gratuito dell’azienda, proprio per la continuità del valore fiscale del complesso aziendale (Studio Notariato 36-2011/T).
Sul punto, la risoluzione AdE 341/E/2007 ribadisce che la plusvalenza, in caso di donazione d’azienda, resta allo stato “latente” e concorrerà alla formazione del reddito del donatario all’atto della cessione dell’azienda o dei singoli beni che la compongono. Sempre in merito alla donazione, la C.M. 137/1997 ha precisato che, fermo restando la neutralità fiscale, non vi è alcuna limitazione al numero dei beneficiari, che, nel proseguire l’attività del donante, danno vita, tra loro, a una società di fatto. Pertanto, qualora i donatari intendano regolarizzare la società di fatto costituitasi, avente per oggetto l’attività commerciale, in una delle società tipiche regolate dal codice civile, saranno applicabili le regole di neutralità fiscale previste per la trasformazione di società (articolo 170 del Tuir).