Trasferimento di partecipazioni condizionato all’adesione al patto parasociale
di Fabio LanduzziLa Massima 194 del Notariato di Milano riconosce come legittima la clausola statutaria in cui si prevede che l’efficacia del trasferimento delle partecipazioni, nei confronti della società, sia subordinata alla preventiva adesione dell’acquirente ad un patto parasociale, noto alla società. L’organo amministrativo è naturalmente tenuto a rendere disponibile il suddetto patto parasociale ai potenziali acquirenti segnalati da ciascun socio-venditore.
Il patto parasociale alla cui adesione è subordinata l’efficacia del trasferimento delle partecipazioni nei confronti della società resta comunque soggetto ai limiti ed ai termini della disciplina di volta in volta applicabile.
Il caso trattato nella Massima notarile in commento presenta un particolare interesse pratico professionale nella costruzione dei sistemi di governance societaria, in quanto rappresenta l’esempio di una clausola statutaria in grado di realizzare un significativo limite alla libera circolazione delle partecipazioni sociali, della cui compatibilità rispetto alla disciplina del diritto societario è perciò più che lecito interrogarsi.
Uno dei temi che vengono analizzati nella Massima, ad esempio, concerne il fatto che, attraverso una simile pattuizione si arriverebbe in modo indiretto al risultato di rendere opponibili in concreto ai terzi interessati ad entrare nel capitale della società i contenuti del patto parasociale.
Il Notariato milanese esprime, come premesso, un orientamento favorevole alla legittimità di una simile clausola.
In primo luogo, si ritiene che nell’ordinamento non vi siano norme tali da ostare al fatto che le regole organizzative di cui la società si dota e contenute nel suo statuto, ai fini della loro applicazione, possano fare riferimento e rinviare anche ad atti oppure a fatti di diversa natura che possono essere anche esterni rispetto alla società, e come tali non soggetti allo stesso regime di forma e di pubblicità legale.
A titolo esemplificativo, si riporta il caso delle clausole che prevedono la conversione di azioni in caso di loro trasferimento a determinati soggetti, come pure delle clausole che subordinano la spettanza di taluni diritti sociali (ad esempio, il diritto di voto o quello di partecipazione agli utili) a determinati fatti che non necessariamente sono soggetti alla iscrizione nel registro delle imprese.
La Massima si sofferma più sulla questione di assicurare ai terzi interessati ad entrare nel capitale della società la preventiva conoscenza dei patti parasociali alla cui adesione è condizionata l’efficacia dell’acquisto delle partecipazioni verso la società stessa, stante l’assenza della pubblicità legale del patto; tale obiettivo può essere raggiunto prevedendo nella stessa clausola un obbligo per gli amministratori della società di fornire ogni informazione necessaria unitamente al testo del patto parasociale ai soggetti potenziali acquirenti indicati da ciascuno dei soci, fatte salve le opportune condizioni di riservatezza delle informazioni acquisite.
In concreto, quindi, ogniqualvolta un socio intendesse trasferire la partecipazione potrà autorizzare l’organo amministrativo ad informare il terzo potenziale acquirente circa il contenuto del patto parasociale, nel presupposto in cui questo sia naturalmente nella disponibilità degli stessi amministratori della società.
Sotto altro profilo, la clausola in questione non muterebbe comunque la natura del patto, in quanto ciò che sarebbe opponibile ai terzi sarebbe solo la clausola che subordina l’efficacia del trasferimento all’adesione al patto stesso; in altre parole, il patto mantiene la sua natura di clausola parasociale la cui violazione potrà essere solo ragione di azioni risarcitorie da parte dei soggetti eventualmente danneggiati, senza che si abbia un effetto diretto sulla società dopo che il socio sia entrato nella compagine sottoscrivendo il patto stesso.
In altre parole, la clausola non avrebbe la conseguenza di rendere obbligatorio al socio il rispetto del patto parasociale, nel senso che ciò avverrebbe solo per effetto di una sua decisione consapevole e voluta, senza che possa prodursi un obbligo automatico, come invece avviene per qualsiasi altra regola di funzionamento della società inclusa nel corpo del suo statuto.
Il rinvio dello statuto al patto parasociale non produce infine effetti sui limiti e sulle condizioni a cui questo è soggetto.