18 Gennaio 2017

Trasformazione agevolata in s.s. e esercizio dell’attività agricola

di Alberto Rocchi
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La legge di Bilancio 2017, ai commi 565 e 566, proroga le disposizioni della L. 208/2015 prevedendo che le stesse si applichino anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. È noto che, nel settore agricolo, l’utilizzo della forma della società semplice consente di avere numerosi vantaggi, sia legati alla fiscalità di favore (si tratta di soggetto che determina il reddito per categorie e dunque naturalmente assoggettabile a tassazione catastale), sia per la snellezza e facilità di gestione, sia infine per le molteplici possibilità che la normativa civilistica mette a disposizione per regolare i rapporti tra soci e modulare diversi regimi di responsabilità. Potrebbe pertanto risultare conveniente, per una società commerciale che svolge attività agricola, trasformarsi in società semplice, assumendo così una veste più consona e snella per il tipo di attività esercitata, beneficando nel contempo della tassazione ridotta prevista dall’istituto della trasformazione agevolata appena prorogato.

In realtà la fattibilità di una simile operazione appare fortemente dubitabile, sotto almeno due profili.

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Fiscalità diretta e indiretta e profili internazionali della società semplice
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