11 Novembre 2016

Trasformazione omogenea progressiva e responsabilità dei soci

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Nelle operazioni di trasformazione da società di persone in società di capitali uno degli aspetti più delicati riguarda la responsabilità dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sorte prima degli effetti della trasformazione, a seguito della quale i soci assumono una responsabilità limitata per tutte le nuove obbligazioni. La disciplina è contenuta nell’articolo 2500-quinquies del codice civilesecondo cui, quale principio generale, la trasformazione in società di capitali non libera i soci dalla responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte prima della data in cui ha effetto la trasformazione, ossia dalla data della iscrizione della delibera presso il Registro delle imprese. Tale regola può essere derogata solo in presenza del consenso dei creditori sociali che possono quindi liberare i soci dalla responsabilità illimitata anche per le obbligazioni sorte prima della trasformazione (sul punto si evidenzia una non felice formulazione normativa laddove si prevede che i creditori sociali debbano dare il loro consenso alla trasformazione per liberare i soci).

Il comma 2 dell’articolo 2500-quinquies disciplina le modalità per ottenere il consenso dai creditori sociali, precisando in primo luogo che la richiesta di consenso deve avvenire con modalità che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento da parte del creditore, indicando la lettera raccomandata come una delle modalità utilizzabili. Risulta evidente che la disposizione normativa deve essere aggiornata tenendo conto delle nuove possibilità offerte dalla tecnologia, tra cui la posta elettronica certificata che certamente consente di ottenere i medesimi effetti della “vecchia” lettera raccomandata. Ma la parte più interessante della disposizione è contenuta nella seconda parte del comma 2 secondo cui “il consenso si presume se i creditori (…) non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione”. In buona sostanza, dalla disposizione in questione emerge quanto segue:

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