Trasformazione regressiva e distribuzione delle riserve di rivalutazione
di Ennio VialUna questione particolarmente interessante nelle operazioni di riorganizzazione aziendale attiene al regime fiscale della distribuzione delle riserve in sospensione di imposta. È evidente che il regime fiscale varia a seconda che le stesse siano iscritte nel bilancio di una società di capitali o di persone.
Nel primo caso le stesse risulteranno tassate sia in capo alla società che in capo al socio, in questo secondo caso come dividendi.
Ciò che tuttavia appare meno scontato è definire innanzitutto l’anno di “competenza” di queste riserve. In altre parole, supponendo di voler distribuire nel 2021 una riserva di rivalutazione ex D.L. 185/2008, vi è da chiedersi se il socio riceva utili del 2008, anno in cui è stata iscritta la riserva, o utili del 2021, anno in cui la riserva viene distribuita. La differenza non è di poco momento in quanto, nel primo caso la tassazione in capo al socio sarebbe pari all’Irpef sul 49,72% dell’ammontare, mentre nel secondo caso la società dovrebbe operare una ritenuta del 26% a titolo di imposta.
La risposta ad interpello n. 332/2019 ha chiarito che la riserva in sospensione d’imposta – che, virtualmente, confluisce tra le riserve di utili propriamente dette nel periodo d’imposta in cui si verifica la relativa distribuzione – deve considerarsi formata, ai fini fiscali, con utili prodotti nel medesimo periodo d’imposta.
In sostanza, “il momento impositivo è individuato nel periodo di imposta in cui le predette riserve sono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio”.
Dobbiamo quindi concludere, nel nostro caso, che trova applicazione la ritenuta alla fonte del 26%.
Altra complicazione si ha nel momento in cui la società di capitali si è nel frattempo trasformata regressivamente.
Ebbene, atteso che si tratta di una riserva del 2021, la stessa è considerata riserva di utili di società di capitali in quanto la riserva è stata ereditata da una srl oppure si tratta di una riserva di rivalutazione di una società di persone? Ove dovessimo orientarci verso la prima soluzione, le difficoltà sarebbero non poche, atteso che la società di persone si vedrebbe costretta a pagare l’Ires sulla riserva e ad operare una ritenuta del 26% sui dividendi che non pare ammessa dall’articolo 27 D.P.R. 600/1973.
La questione è stata risolta dalla successiva risposta ad interpello n. 505 del 10.12.2019.
Nel caso di specie, nel 2014 Alfa si è trasformata regressivamente da Srl a Sas. Dopo la trasformazione, ha mantenuto iscritta in bilancio la riserva di rivalutazione immobili ex articolo 15 D.L. 185/2008 con l’indicazione della originaria destinazione, ha continuato ad adottare il regime contabile ordinario e ha consentito il monitoraggio della riserva, indicandone l’importo nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi.
Poiché Alfa non ha affrancato il saldo attivo di rivalutazione, la riserva così iscritta ha assunto la qualifica di riserva di utili in sospensione d’imposta.
L’Agenzia, valorizzando le conclusioni della precedente risposta n. 332/2019, conclude che il periodo di formazione della riserva corrisponde al 2018: la distribuzione del saldo attivo non affrancato concorre a formare il reddito della società in tale periodo d’imposta, secondo le regole previste per le società di persone e non ai sensi dell’articolo 170, comma 5, del Tuir (tassazione come società di capitali) il quale presuppone viceversa che la riserva sia già confluita ai fini fiscali prima della trasformazione societaria regressiva tra le riserve di utili propriamente dette.
In sostanza, la confluenza nelle riserve di utili di società di capitali non c’è perché la riserva non ha natura degli utili dalla costituzione ma dalla distribuzione.