Trasmissione telematica dei corrispettivi al vaglio di Assonime
di Marco PeiroloAssonime, con la circolare n. 14 del 24 giugno 2019, ha illustrato la disciplina dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte dei commercianti al minuto e soggetti assimilati, in vigore dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro e, dal 1° gennaio 2020, per i restanti soggetti.
Innanzi tutto, viene chiarito che, a differenza della fatturazione elettronica, il nuovo obbligo comunicativo, previsto dall’articolo 2 D.Lgs. 127/2015, non riguarda i soli soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, ma anche quelli non stabiliti, se ivi identificati ai fini Iva nella forma diretta, ai sensi dell’articolo 35-ter D.P.R. 633/1972, o indiretta, cioè mediante la nomina di un rappresentante fiscale.
Anche i soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica (es. soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario), se svolgono attività di commercio al minuto o assimilate, sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi.
In merito, invece, all’obbligo di emissione della fattura, se richiesta dal cliente, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 149/2019, ha chiarito che il soggetto passivo può decidere di certificare le operazioni effettuate tramite fattura, anche indipendentemente dalla richiesta della controparte, venendo così meno l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi.
L’Associazione, pur sollecitando un chiarimento ufficiale, è dell’avviso che, per i soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, la trasmissione telematica dei corrispettivi possa essere sostituita dall’emissione della fattura in formato cartaceo.
Le categorie di soggetti passivi che non sono tenuti al nuovo adempimento sono state individuate dal D.M. 10.05.2019 e hanno carattere temporaneo, in quanto previste nella sola fase di prima applicazione delle disposizioni, con la finalità di superare in maniera graduale l’utilizzo degli attuali documenti fiscali, sostitutivi della fattura.
L’ambito temporale di validità degli esoneri risulta, tuttavia, stabilito solo per le operazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. c), del citato D.M. 10.05.2019, vale a dire, fino al 31 dicembre 2019, le operazioni “collegate e connesse” a quelle esonerate dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi e le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito, certificate da biglietti di trasporto.
Tra le categorie di operazioni esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi senza un termine prefissato è compresa quella delle operazioni effettuate a bordo di navi, treni o aerei durante trasporti internazionali (es. somministrazioni di alimenti o bevande).
A questo riguardo, dalla Relazione tecnica al decreto ministeriale può desumersi che la ragione dell’esonero è collegata alla circostanza che, di regola, tali operazioni non sono assoggettate a Iva in quanto effettuate prevalentemente al di fuori del territorio unionale, sicché la previsione di esonero è considerata priva di effetti finanziari.
Assonime auspica una modifica normativa che estenda l’esonero anche alle operazioni effettuate nel corso dei trasporti nazionali, tenuto conto che, anche per essi, può rivelarsi oggettivamente difficoltoso assolvere gli ordinari obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi.
L’Associazione si sofferma anche sul credito d’imposta riconosciuto per le spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto o l’adattamento dei registratori di cassa telematici mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione in oggetto, di importo pari al 50% della spesa complessivamente sostenuta per un massimo, riferito a ciascun apparecchio, di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.
Sono sorti dubbi, in particolare, sull’individuazione del soggetto che può usufruire del predetto credito d’imposta nei casi in cui i registratori telematici siano acquistati da società che operano tramite negozi in franchising, ai quali vengono successivamente forniti.
Secondo Assonime, siccome il credito d’imposta può essere utilizzato dall’acquirente, che ne sostiene il costo e registra la relativa fattura d’acquisto, sembra possibile ritenere che il medesimo possa essere fruito dal soggetto acquirente e non dai negozi che ricevono i registratori in comodato d’uso.