Trasmissione telematica dei corrispettivi: chi, come e quando?
di Clara PolletSimone DimitriDal 1° luglio 2019 i soggetti che intrattengono rapporti con i privati ed effettuano operazioni di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972, per un volume d’affari superiore a 400.000 euro, hanno l’obbligo di memorizzare elettronicamente i corrispettivi e di trasmetterli in via telematica all’Agenzia delle entrate, in base all’articolo 2 D.Lgs 127/2015; ai contribuenti con volumi d’affari inferiori le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
L’invio dei corrispettivi giornalieri può essere effettuato entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, verificata tenendo conto dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972, secondo quanto stabilito dalla conversione in legge del decreto crescita (articolo 12-quinquies D.L. 34/2019) utilizzando strumenti tecnologici in grado di garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito. Le definizioni tecnologiche e le specifiche tecniche sono state stabilite con i provvedimenti n. 182017 del 28.10.2016 e n. 99297 del 18.04.2019 del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Durante i primi sei mesi di vigenza dell’obbligo dell’invio telematico dei dati non si applicano sanzioni se tale invio è effettuato comunque entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto; la moratoria durerà quindi fino a dicembre 2019 per i contribuenti obbligati alla trasmissione dei corrispettivi dal 1° luglio 2019, mentre durerà fino a giugno 2020 per tutti gli altri contribuenti obbligati dal prossimo 1° gennaio 2020 alla trasmissione telematica dei corrispettivi.
Si ricorda che le sanzioni previste per la mancata memorizzazione o trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri sono quelle previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997, così come richiamate dall’articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015:
- sanzione pari al 100% dell’imposta;
- sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni.
Al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni, i soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione dei corrispettivi, che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, possono assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro i più ampi termini previsti, cioè entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tali soggetti, nel periodo di moratoria delle sanzioni, potranno adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali (di cui all’articolo 12, comma 1, L. 413/1991 e al D.P.R. 696/1996).
Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre iniziale di moratoria delle sanzioni, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 D.P.R. 633/1972 fino alla messa in uso del registratore telematico; anche la liquidazione dell’Iva periodica deve rispettare i termini ordinari.
Con il provvedimento prot. n. 236086/2019 del 04.07.2019 sono state definite le diverse modalità per la trasmissione dei dati, utilizzabili mediante i servizi online che saranno messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate entro il 29 luglio, all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”: servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, oppure il servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri o, in alternativa, mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al suddetto provvedimento.
La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono le modalità di certificazione fiscale dei corrispettivi (di cui all’articolo 12, comma 1, L. 413/1991, e al D.P.R. 696/1996) e sostituiscono gli obblighi di registrazione nel registro dei corrispettivi (di cui all’articolo 24, comma 1, D.P.R. 633/1972).
Si segnala, infine, che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione nella sezione “Corrispettivi” dell’area “Fatture e corrispettivi” anche una procedura web denominata “Documento commerciale online” per la predisposizione dei documenti di vendita con memorizzazione e acquisizione dei dati dei corrispettivi, utilizzabile, ad esempio, dai soggetti che normalmente rilasciano solo ricevuta fiscale e non hanno un registratore di cassa.
Al termine dell’inserimento dei dati, la procedura genera in pdf il documento commerciale, assegnandogli un codice identificativo univoco: il documento potrà poi essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, su richiesta di quest’ultimo, potrà essere inviato via e-mail o tramite altra modalità elettronica (SMS, WhatsApp, etc.).