Trasporti di beni in esportazione con doppio vettore in regime di non imponibilità Iva
di Marco Peirolo
Nella prassi operativa, può accadere che il trasporto internazionale di beni dall’Italia verso un Paese extra-UE sia eseguito ricorrendo a due o più vettori.
Ipotizziamo che i beni siano destinati in Svizzera e che, nell’“ordine di ritiro merce” inviato dallo spedizioniere al trasportatore, sia indicata non solo tale destinazione finale, ma anche che la merce deve essere consegnata in Italia presso il magazzino dello spedizioniere.
In pratica, quest’ultimo incarica il trasportatore di inviare i beni, per esempio, da Roma a Milano, ove gli stessi verranno trasportati in Svizzera da un secondo trasportatore incaricato dallo spedizioniere stesso.
Si pone allora il problema di capire se al trasporto effettuato nel territorio italiano sia applicabile il regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, il cui il n. 2) del primo comma richiama “i trasporti relativi a beni in esportazione (….)”.
Non v’è dubbio che il secondo trasporto, cioè quello reso allo spedizioniere dal secondo trasportatore, che invia i beni in Svizzera, benefici dell’agevolazione in esame.
Per il primo trasporto, invece, anch’esso reso allo spedizioniere, potrebbe escludersi la non imponibilità siccome integralmente eseguito nel territorio nazionale nei confronti di un committente italiano. A favore di questa conclusione, deporrebbe la considerazione che il trasporto internazionale è quello che ha origine o fine in un Paese extracomunitario (R.M. 31 ottobre 2000, n. 162/E).
Così riassunti i termini della questione, la conferma della non imponibilità anche per la tratta interamente italiana sembrerebbe desumersi dalla C.M. 3 agosto 1979, n. 26/411138, nella parte in cui precisa che, per i trasporti di beni di cui al citato art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972, “il beneficio si rende applicabile anche nel caso in cui gli stessi vengano effettuati da più vettori o da terzi sub-contraenti”.
Tale conclusione, inoltre, sarebbe avvalorata dal tenore letterale dell’art. 9, comma 1, n. 1), del decreto IVA, dato che solo per i trasporti di persone è previsto che la non imponibilità si applica quando i medesimi “sono eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di un unico contratto”. Ne consegue, secondo la richiamata circolare, che “se ai fini della esecuzione di tale contratto vengono posti in essere, da parte del vettore incaricato, altri rapporti contrattuali relativi a tratte nazionali, detti rapporti sono soggetti all’IVA”.
In definitiva, per i trasporti di beni, l’apertura concessa dall’Amministrazione finanziaria è la diretta conseguenza della diversa formulazione della norma per le due tipologie di trasporto e che, nel caso in disamina, appare ulteriormente giustificata dalla considerazione che, sul piano documentale, l’“ordine di ritiro merce” riporta la destinazione finale dei beni, sicché – in base alla volontà delle parti – anche il primo trasporto (Italia su Italia) è un “trasporto di beni in esportazione” ex art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972.