Trasporto di denaro in caso di viaggio da/verso Paesi UE o extra UE
di Angelo GinexLa Carta Doganale del Viaggiatore è uno strumento di facile e pronta consultazione per conoscere le principali disposizioni doganali che interessano tutti coloro che arrivino o partano dal nostro Paese, per essere in grado di predisporre in anticipo gli eventuali documenti necessari.
Nell’ambito della stessa l’Agenzia delle Dogane chiarisce che il trasporto al seguito di denaro contante o di valori assimilati è libero per importi complessivi inferiori a 10.000 euro. È invece necessario compilare una dichiarazione, da sottoscrivere e depositare esclusivamente presso gli Uffici doganali al momento dell’entrata nello Stato o in uscita dallo stesso, quando si trasportano somme pari o superiori a 10.000 euro.
La misura si applica a tutti i movimenti da e verso Paesi UE o extracomunitari. La mancata dichiarazione costituisce violazione della normativa valutaria e comporta:
- per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza sino a 10.000 euro, il sequestro amministrativo nella misura del 30 per cento di tale eccedenza e l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 10 al 30 per cento dell’importo eccedente il limite;
- per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza superiore a 10.000 euro, il sequestro amministrativo nella misura del 50 per cento di tale eccedenza e l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 30 al 50 per cento dell’importo eccedente il limite.
La sanzione, che è irrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base del verbale di constatazione e sequestro redatto presso l’Ufficio doganale di controllo, è applicata con un importo minimo pari a 300 euro.
Alla conclusione del procedimento sanzionatorio l’importo sequestrato, nell’eventuale misura eccedente le sanzioni applicate, è restituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro cinque anni dalla data del sequestro.
Nei casi previsti il trasgressore può richiedere di essere ammesso al beneficio dell’oblazione, che consente l’estinzione dell’illecito mediante il pagamento in misura ridotta, da effettuarsi:
- immediatamente presso l’Ufficio doganale, di una somma pari al 5 per cento dell’importo eccedente il limite fissato, qualora l’eccedenza non sia superiore a 10.000 euro, e pari al 15 per cento dell’eccedenza, se compresa tra 10.000 e 40.000 euro, con un importo minimo di 200 euro;
- entro 10 giorni dalla violazione mediante esecuzione del pagamento nella misura dovuta, a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Con l’ammissione al beneficio dell’oblazione, con pagamento immediato presso l’Ufficio doganale della somma dovuta, si evita la misura del sequestro amministrativo.
L’accesso al beneficio dell’oblazione è precluso in presenza di una delle seguenti condizioni:
- importo eccedente superiore a 40.000 euro;
- fruizione del medesimo beneficio nei cinque anni precedenti la constatazione della violazione.
La modulistica per il rilascio della dichiarazione in oggetto è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane (www.agenziadoganemonopoli.gov.it).