28 Giugno 2019

Trasporto di beni in importazione e non imponibilità Iva

di Clara PolletSimone Dimitri
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Il 26 maggio 2019 è entrata in vigore la Legge europea 2018 (L. 37/2019), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 109 dell’11 maggio 2019, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”.

Con la Nota n. 7423/RI del 11.06.2019, pubblicata il 12 giugno 2019, l’Agenzia delle Dogane ha analizzato gli interventi rientranti nel proprio ambito di competenza.

Tra gli interventi di maggior rilievo, si segnala l’articolo 11 che tratta della disciplina Iva applicabile ai servizi di trasporto e di spedizione connessi agli scambi internazionali, modificando le condizioni richieste per l’applicazione del regime di non imponibilità di tali prestazioni. Nello specifico viene modificato l’articolo 9, comma 1, punti n. 2) e 4), D.P.R. 633/1972.

Le novità in commento prevedono che dette prestazioni, se relative a beni in importazione, beneficiano del trattamento di non imponibilità a condizione che il loro valore, all’atto dell’importazione, sia stato compreso nella base imponibile ai fini Iva.

L’intervento normativo si è reso necessario al fine dell’archiviazione della procedura di infrazione n. 2018/4000 avviata nei confronti dell’Italia dalla Commissione Europea, che aveva promosso una contestazione per l’incompatibilità delle suddette disposizioni con gli articoli 86 e 144 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’Iva.

Il citato articolo 9, comma 1, punti n. 2) e 4), nella versione previgente includeva, tra gli altri, nel novero dei servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili:

  • i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione, i cui corrispettivi erano stati assoggettati all’imposta a norma dell’articolo 69, comma 1, D.P.R. 633/1972;
  • i servizi di spedizione relativi ai trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione fossero stati assoggettati all’imposta a norma del primo comma dello stesso articolo 69;
  • i servizi relativi alle operazioni doganali.

Come noto, l’imposta relativa ai beni importati è commisurata al valore dei medesimi, determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell’ammontare dei diritti doganali dovuti (ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto), nonché dell’ammontare delle spese d’inoltro fino al luogo di destinazione all’interno del territorio dell’Unione europea che figura sul documento di trasporto, sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo.

Pertanto, ai fini dell’applicazione della non imponibilità Iva alle prestazioni in commento, nella sua precedente formulazione, l’articolo 9 richiedeva l’inclusione dei corrispettivi nella base imponibile e l’assoggettamento ad Iva in dogana all’atto dell’importazione.

L’articolo 86, paragrafo 1, lett. b), Direttiva 2006/112/CE dispone che siano comprese nella base imponibile le spese accessorie, quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni nel territorio dello Stato membro d’importazione, nonché quelle risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione situato nell’Unione europea, qualora quest’ultimo sia noto nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell’imposta.

L’articolo 144, invece, consente agli Stati membri di esentare dall’imposta le prestazioni di servizi connesse con l’importazione di beni, purché il loro valore sia compreso nella base imponibile, conformemente all’articolo 86, paragrafo 1, lett. b), della Direttiva medesima.

La Commissione UE ha, pertanto, ravvisato un contrasto della disciplina nazionale con quella unionale, nella misura in cui la legislazione italiana, ai fini della non imponibilità Iva dei servizi accessori, richiedeva non solo l’inclusione del relativo valore nella base imponibile ma anche l’assoggettamento ad Iva in dogana all’atto dell’importazione.

Per il superamento della predetta procedura di infrazione, nell’articolo 9, comma 1, numeri 2) e 4), D.P.R. 633/1972, sono state sostituite le parole “assoggettati all’imposta a norma” con “inclusi nella base imponibile ai sensi”.

In tal modo, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni unionali, le spese di trasporto relative all’importazione di beni sono non imponibili a condizione che il relativo corrispettivo sia compreso nella base imponibile, anche quando non sono state assoggettate ad Iva in dogana all’atto dell’importazione.

A seguito dell’intervento normativo in esame, il novellato testo dell’articolo 9 risulta essere il seguente:

9. Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.

  1. Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili:

…omissis…

2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell’art.69;

…omissis…

4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi dell’art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali”.

Iva nazionale ed estera