26 Gennaio 2024

Trattamento ai fini Iva della cessione di cubatura

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Nella risposta ad interpello n. 69/2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito opportuni chiarimenti sul trattamento impositivo della cessione di cubatura, ai fini delle imposte indirette (Iva e registro):

  • allineandosi all’orientamento assunto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16080/2021;
  • superando i chiarimenti ministeriali sul tema, contenuti nella precedente risoluzione n. 233/E/2009.

In particolare, con il citato arresto giurisprudenziale, la Suprema Corte di Cassazione ha negato l’assimilazione della cessione di cubatura ai diritti reali, affermando un importante principio di diritto secondo cuila cessione di cubatura, con la quale il proprietario di un fondo distacca in tutto o in parte la facoltà inerente al suo diritto domenicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale, non richiedente la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c. e trascrivibile ex art. 2643 n. 2-bis c.c.” (sentenza n. 16080/2021).

Nel caso oggetto interpello è stato affrontato il caso di una società che:

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