Non rileva invece:
- il domicilio o la residenza del prestatore;
- il domicilio o la residenza del passeggero o di chi acquista il biglietto.
Trasporti di persone “non misti”
Alla luce di quanto detto nella parte introduttiva, si deve tener conto che:
- le prestazioni di trasporto di persone eseguite interamente al di fuori dell’Italia (sia nel territorio comunitario che in territorio extra-comunitario) sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva italiana;
- le prestazioni di trasporto di persone eseguite interamente in Italia scontano l’Iva italiana con applicazione dell’aliquota del 10% ex numero 27-novies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972;
- le prestazioni di trasporto di persone eseguite interamente al di fuori dell’Italia ma in altro/i Paese/i Ue scontano l’Iva di tale altro/i Paese/i Ue.
Peraltro, se il servizio di trasporto eseguito interamente al di fuori dell’Italia ma in altro/i Paese/i Ue è posto in essere da un’impresa italiana verso un soggetto non partita Iva, il prestatore italiano è tenuto a nominare un rappresentante fiscale o a identificarsi direttamente nel/i Paese/i Ue interessato/i al fine di assolvere l’imposta, salvo non abbia ivi una stabile organizzazione.
Trasporti di persone “misti”
I trasporti di persone misti sono quelli eseguiti, in dipendenza di un unico contratto, in parte in Italia e in parte al di fuori del territorio italiano. In questi casi la prestazione va “spezzata” in due:
- la parte del tragitto svolta in Italia è rilevante ai fini Iva in Italia e sconta il regime di non imponibilità ex articolo 9, comma 1, numero 1, del D.P.R. 633/1972;
- la parte del tragitto svolta al di fuori dell’Italia, invece, è esclusa dall’Iva italiana.
Al fine di stabilire la quota parte del trasporto effettuato in Italia e la quota parte del trasporto eseguito al di fuori del territorio italiano, trova applicazione un criterio forfettario.
Difatti, attese le evidenti difficoltà che si avrebbero nel determinare esattamente l’entità del trasporto, i trasporti “extra-Italia” di aerei, per i quali una parte del tragitto avviene al di sopra del suolo italiano, si considerano effettuati ai fini Iva in Italia nella misura del 38% del corrispettivo/tariffa.
Peraltro, lo stesso criterio trova applicazione per i trasporti marittimi internazionali; in tal caso, però, la percentuale di rilevanza in Italia è stabilita in misura pari al 5%.
In sintesi, quando un volo aereo:
- ha come luogo di partenza l’Italia e come luogo di arrivo un Pese Ue o extra-Ue (Italia → estero) oppure
- ha come luogo di partenza un Pese Ue o extra-Ue e come luogo di arrivo l’Italia (estero → Italia) oppure
- ha come luogo di partenza un Pese Ue o extra-Ue e come luogo di arrivo un Pese Ue o extra-Ue (estero → estero), ma sorvola il territorio italiano,
il servizio è rilevante ai fini Iva in Italia per il 38% del corrispettivo scontando il regime di non imponibilità ex articolo 9, comma 1, numero 1, del D.P.R. 633/1972.
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