Trattamento Iva dei buoni benzina
di Raffaele PellinoIva a due vie per i buoni benzina e niente sanzioni per i voucher emessi (e utilizzati) sino al 31 dicembre 2018. Questo è quanto chiarito dalla circolare AdE 8/E/2018 in tema di cessione di carburanti e relative modalità di pagamento e fatturazione. In particolare, “allineandosi” – sul piano interpretativo – al contenuto della direttiva UE 1065/2016, il documento di prassi ha fornito indicazioni in merito al diverso trattamento Iva da adottare a seconda che il buono sia “monouso” o “multiuso”: distinzione, questa, che assumerà particolare rilevanza – per le cessioni di carburante – all’esordio della fatturazione elettronica.
Nel caso di buoni “monouso” (voucher destinati ad un solo acquisto di carburante), il pagamento dell’Iva viene “anticipato” al momento di emissione del buono in quanto sono da subito noti il luogo della prestazione cui il buono si riferisce e l’Iva dovuta. In tale eventualità l’operazione viene documentata mediante fatturazione elettronica al momento della cessione/emissione del buono.
Nel caso di buoni “multiuso” (voucher destinati all’acquisto di carburante presso plurimi distributori nonché di beni e servizi), invece, l’Iva viene applicata al momento dell’effettivo utilizzo presso il gestore dell’impianto, in quanto al momento dell’emissione del buono non sono ancora noti né il luogo della prestazione né l’imposta dovuta.
Con la circolare AdE 8/E/2018, dunque, si cambia orientamento rispetto al passato (circolare 30/1974 – per i buoni il pagamento dell’Iva coincideva con il momento di utilizzazione) recependo le indicazioni della giurisprudenza UE (causa n. C-419/02 del 2006) nonché della direttiva UE 1065/2016. Pertanto, considerato che le novità contenute nella direttiva troveranno espressa applicazione per i soli voucher emessi a partire dal 01/01/2019 e, che, precedenti documenti di prassi consentivano per i buoni benzina un diverso comportamento, è stato previsto che per i buoni emessi (e utilizzati) sino al 31 dicembre 2018 non si darà luogo all’applicazione di sanzioni.
Ciò detto, nel rammentare che la Legge di Bilancio 2018 ha anticipato al 1° luglio 2018 l’obbligo di fatturazione elettronica (eccetto eventuale proroga) per l’acquisto di carburanti e lubrificanti prevedendo specifiche disposizioni in tema di deducibilità dei costi e di detraibilità dell’Iva e che con il Provvedimento 73203/2018 sono stati definito gli “ulteriori” mezzi di pagamento (diversi dal denaro contante) per l’acquisto di carburanti e lubrificanti, viene sottolineato che dette forme di pagamento troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento “diverso” rispetto alla cessione. Tale eventualità si riscontra – sottolinea l’Agenzia –nei contratti c.d. di “netting” (circolari 205/E/1998 e 42/E/2012) ovvero negli “ulteriori sistemi” che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota Iva, quando la cessione/ricarica della carta, sia regolata con detti strumenti. In ogni caso, l’obbligo di pagamento con tali modalità all’atto della cessione/ricarica “non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica”.
Sul piano operativo, la circolare AdE 8/E/2018 individua le seguenti due ipotesi:
- se la compagnia petrolifera emette buoni carburante (ma anche carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti), che consentono al cessionario di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l’accordo tra le parti, l’operazione andrà documentata tramite l’emissione di una fattura elettronica al momento della cessione/ricarica (c.d. buoni “monouso”);
- se il buono/carta permette di rifornirsi presso “plurimi” soggetti – impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, pompe c.d. “bianche” (ossia che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione), ecc. – ovvero consente l’acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice “documento di legittimazione”, la cui cessione non è soggetta ad Iva (articolo 2, comma 3, DPR 633/1972) e, conseguentemente, a fatturazione elettronica (c.d. buoni “multiuso”).
Va, tuttavia, sottolineato che l’individuazione del corretto trattamento Iva dei voucher è stata oggetto nel tempo di diversi interventi dell’Amministrazione finanziaria: nella circolare 27/1976 è stato, infatti, affermato che tali buoni “non sono titoli rappresentativi di merce, ma semplici documenti di legittimazione (articolo 2002 cod. civ.), la cui cessione non è soggetta ad Iva…”; conseguentemente “nessuna fattura deve essere emessa dalle società petrolifere per la cessione dei buoni al cliente, né da parte del distributore alla società, al momento della restituzione del buono stesso per il rimborso. Nei casi previsti dalla normativa Iva, l’obbligo di emettere fattura ricade invece sullo stesso distributore che vende il prodotto al cliente dietro rilascio del buono”. Interpretazione, questa, che ha trovato conferma in numerosi altri interventi ministeriali. Da ultimo, la risoluzione AdE 21/E/2011 ha ribadito, da una parte, l’irrilevanza ai fini Iva dell’emissione o cessione dei buoni e, dall’altra, la rilevanza degli stessi al momento di utilizzazione.
Pertanto, alla luce della suddetta prassi – considerato il diverso comportamento adottabile rispetto a quello indicato dalla circolare AdE 8/E/2018 – si ribadisce che, per l’Agenzia, “i buoni emessi (e utilizzati) sino al 31 dicembre 2018…,…in conformità ai pregressi documenti di prassi”, non daranno luogo all’applicazione sanzioni.
Tale indicazione lascia aperto il dubbio sull’utilizzabilità o meno delle vecchie regole Iva per i buoni benzina emessi entro il 31 dicembre 2018 ma utilizzati nel corso del 2019, mentre appare chiaro che i buoni emessi ed utilizzati nel corso 2019 dovranno attenersi alle nuove regole.