14 Novembre 2018

Trattamento Iva dei voucher

di EVOLUTION
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Dopo anni di incertezza sul trattamento Iva dei voucher, grazie soprattutto al legislatore comunitario, che ha integrato la Direttiva comunitaria 2006/112/CE, con l’introduzione del nuovo Capo V, Titolo III, ad opera della Direttiva UE 2016/1065 “Direttiva sui voucher”, è stato regolamentato il trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle operazioni derivanti dalla cessione e dall’utilizzo di buoni.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo fornisce un’analisi del trattamento Iva dei voucher.

In Italia la trasposizione delle disposizioni comunitarie ha preso piede con la L. 163/2017, con cui il Governo è stato delegato ad adottare decreti legislativi per dare attuazione ad alcune direttive, tra cui la 2016/1065.

A seguito dell’avvento delle nuove regole Iva sul trattamento dei voucher, ai fini dell’imposta rilevano tre definizioni di buono:

  • il buono-corrispettivo (definizione generale);
  • il buono-corrispettivo monouso;
  • il buono-corrispettivo multiuso.

Per buono-corrispettivo si intende uno strumento che, in generale:

  • contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, e che
  • indica sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo a esso relative.

Tale definizione rispecchia quanto stabilito dalla Direttiva UE 2016/1065, secondo cui il buono è “uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi e nel quale i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo a esso relative”.

Un buono-corrispettivo deve intendersi monouso se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini Iva alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da diritto.

In particolare, per considerare “monouso” il buono occorre conoscere:

  • l’Iva virtualmente dovuta e
  • il luogo di effettuazione dell’operazione (cessione o prestazione) a cui lo stesso da diritto.

Peraltro, costituisce effettuazione della cessione o prestazione, a cui il buono-corrispettivo da diritto, ogni trasferimento del buono-corrispettivo monouso stesso, precedente all’operazione (cessione dei beni o prestazione di servizi).

Pertanto, essendo rilevante ai fini Iva l’emissione del buono e ogni suo successivo trasferimento, la cessione del bene o la prestazione di servizi a cui lo stesso da diritto non rileva ai fini Iva: in pratica la spendita del buono è irrilevante ai fini del tributo.

Invece, la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che lo ha emesso, è rilevante ai fini Iva e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo.

Parimenti la Direttiva definisce come buono monouso lo strumento in relazione al quale il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui si riferisce e l’Iva dovuta sui beni o servizi sono noti al momento dell’emissione. Sicché, atteso che in questa tipologia di buono è noto il luogo in cui rileva la cessione o la prestazione, nonché l’Iva dovuta, già al momento dell’emissione, e quindi le informazioni minime necessarie per la tassazione del buono (luogo e imposta) sono disponibili fin da subito, è possibile determinare con certezza il trattamento da riservare ai fini Iva alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi.

Ne deriva che la cessione o la prestazione, che il buono incorpora, può essere tassata al momento della sua emissione.  E ogni trasferimento del buono monouso – che abbia luogo precedentemente al suo utilizzo finale – deve essere considerato alla stessa stregua della cessione dei beni o della prestazione dei servizi che il buono incorpora, quindi rilevante ai fini dell’Iva.

Infine, un buono-corrispettivo è multiuso se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini Iva alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da diritto.

Pertanto, non rilevano eventuali trasferimenti del buono-corrispettivo multiuso precedenti alla spendita finale come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 6, D.P.R. 633/1972, assumendo come pagamento l’accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.

La base imponibile è costituita:

  • dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo,
  • dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell’Iva relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati.

Se il buono-corrispettivo multiuso è usato solo parzialmente, la base imponibile è pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo.

In ogni caso, i servizi di distribuzione, intermediazione e servizi simili relativi ai trasferimenti del buono multiuso rilevano in via autonoma ai fini Iva.

La base imponibile di tali servizi, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, è costituita dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l’importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.

La ratio sottostante è che la distribuzione di un buono multiuso rappresenta di per sé la fornitura di un servizio imponibile che è indipendente dalla cessione o dalla prestazione (che avranno luogo al momento della spendita del buono) e al quale deve essere riconosciuta una propria autonomia ai fini Iva.

La Direttiva fornisce una definizione in negativo di buono multiuso, stabilendo che “è tale il buono diverso da un buono monouso”. Ecco che allora rientrano in questa categoria i buoni con riferimento ai quali non sono noti, al momento dell’emissione:

  • né il luogo della cessione dei beni o della prestazione di servizi;
  • l’Iva (aliquota) dovuta su tali beni o servizi.

Pertanto, non potendo stabilire con certezza il trattamento Iva applicabile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi, tali operazioni non possono essere tassate al momento dell’emissione del buono, ma solo nel momento in cui i beni sono ceduti o i servizi prestati.

Per quanto riguarda la circolazione del buono multiuso la Direttiva 2006/112/CE, all’articolo 30-ter, prevede che “la consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi effettuate dietro presentazione di un buono multiuso accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo dal cedente o dal prestatore sono soggette a Iva ai sensi dell’articolo 27, mentre ogni trasferimento precedente di tale buono multiuso non è soggetto all’Iva”.

Qualora, poi, il trasferimento di un buono multiuso sia effettuato da un soggetto passivo diverso da quello che esegue l’operazione soggetta a Iva, le prestazioni di servizi che possono essere autonomamente individuate, quali i servizi di distribuzione o di promozione, restano soggette a Iva.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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