7 Giugno 2014

Trattamento Iva della perdita o distruzione dei beni durante il trasporto a destinazione di un altro paese UE

di Marco Peirolo
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Tra i requisiti richiesti affinché si realizzi una cessione intracomunitaria, non imponibile ai fini IVA in Italia, figurano:

  • la costituzione o il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento relativo al bene e
  • il trasporto/spedizione del bene in altro Paese membro dell’Unione europea.

In caso di perdita, distruzione o furto della merce durante il trasporto/spedizione dall’Italia al Paese membro di destinazione, la C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464 (§ B.3.2) ha precisato che il regime IVA della cessione dipende dal momento di effettuazione della cessione.

Fino al 31 dicembre 2012, in ordine all’effettuazione delle cessioni intracomunitarie, il D.L. n. 331/1993 nulla prevedeva al riguardo, per cui risultava operante la disposizione generale di rinvio alle norme del D.P.R. n. 633/1972 contenuta nell’art. 56 dello stesso D.L. n. 331/1993. Erano, pertanto, applicabili i criteri stabiliti dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, sicché il momento di effettuazione, per le cessioni – anche intracomunitarie – di beni mobili materiali, si considerava verificato, in linea generale, all’atto della loro consegna o spedizione.

In relazione a tale norma, la citata circolare ha chiarito che la scomparsa della merce durante il trasporto dall’Italia all’altro Stato comunitario può dare luogo ad un diverso trattamento IVA a seconda che:

  • i beni scompaiano durante il trasporto effettuato con mezzi propri del venditore;
  • i beni scompaiano durante il trasporto effettuato con mezzi propri dell’acquirente o tramite un vettore su incarico di uno dei due operatori.

Nella prima ipotesi (trasporto con mezzi del cedente), se:

  • i beni sono scomparsi in Italia, la cessione non risulta perfezionata, per cui non sorge il presupposto impositivo. In questo caso, il cedente:
  1. non è tenuto ad alcun adempimento ai fini IVA;
  2. deve fornire la prova della perdita o della distruzione della merce secondo la procedura prevista dal D.P.R. n. 441/1997;
  • i beni sono scomparsi in altro Stato comunitario, la cessione risulta perfezionata e, in considerazione dell’effettivo trasporto della merce in altro Stato membro, la stessa assume natura intracomunitaria. In questo caso, il cedente deve:
  1. emettere e registrare la fattura non imponibile ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993;
  2. presentare il modello INTRA 1-bis.

Nella seconda ipotesi (trasporto con mezzi del cessionario o tramite un vettore incaricato da uno degli operatori), l’operazione:

  • a prescindere dal Paese nel quale i beni sono scomparsi (Italia o altro Paese membro);
  • si considera in ogni caso avvenuta, in quanto si è verificato in capo all’acquirente il trasferimento del potere di disporre dei beni.

Tuttavia, se i beni sono scomparsi:

  • in Italia, la cessione si qualifica come “interna”, non risultando integrato il requisito dell’effettivo trasporto dei beni in altro Stato membro. In questo caso, il cedente deve emettere e registrare la fattura con addebito dell’IVA;
  • in altro Stato comunitario, la cessione si qualifica come intracomunitaria in considerazione del fatto che i beni sono comunque usciti dal territorio nazionale. In questo caso, il cedente deve:
  1. emettere e registrare la fattura non imponibile ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993;
  2. presentare il modello INTRA 1-bis.

Dal 1° gennaio 2013, la L. n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) ha sostituito l’art. 39 del D.L. n. 331/1993, prevedendo, al primo comma, che il momento di effettuazione sia della cessione, sia dell’acquisto intracomunitario, coincide con il momento dell’inizio del trasporto o della spedizione dei beni al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente:

  • dall’Italia (per le cessioni intracomunitarie), ovvero
  • dallo Stato membro di provenienza (per gli acquisti intracomunitari).

Nell’attesa di una conferma ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate, è dato ritenere che il nuovo art. 39 del D.L. n. 331/1993 non incide sul descritto trattamento IVA della perdita o distruzione dei beni durante il trasporto verso il Paese membro di destinazione, in quanto il momento di inizio del trasporto assume rilevanza – a prescindere dall’operatore che lo effettua – nel solo caso in cui la merce sia scomparsa in altro Stato comunitario; solo in questa ipotesi, infatti, l’uscita materiale dei beni dall’Italia implica che la cessione abbia natura intracomunitaria.

In pratica, dal 2013, se i beni scompaiono:

  • in altro Stato comunitario, la cessione si considera intracomunitaria a prescindere dal fatto che il trasporto sia effettuato con mezzi propri del venditore, ovvero con mezzi del cessionario o tramite un vettore incaricato da uno degli operatori;
  • in Italia, la cessione non assume natura intracomunitaria in quanto la merce non lascia il territorio nazionale. Di conseguenza, in virtù dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 (applicabile quando l’operazione non ha natura intracomunitaria), se il trasporto è effettuato con:
  1. mezzi propri del venditore, la cessione non risulta perfezionata, per cui non sorge il presupposto impositivo;
  2. mezzi del cessionario o tramite un vettore incaricato da uno degli operatori, la cessione si qualifica come “interna”, per cui dà luogo all’addebito dell’IVA.