30 Ottobre 2020

Trattazione delle udienze tributarie da remoto: missione impossibile

di Andrea RamoniLuigi A. M. Rossi
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La scheda di FISCOPRATICO

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 137/2020 (Decreto “Ristori”) che, all’articolo 27, detta le regole per lo svolgimento delle udienze tributarie fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica.

Nota positiva (di colore) è rappresentata dall’autonomia che il processo tributario finalmente conquista nella normativa d’emergenza, al quale è dedicata una previsione specifica nel testo di Legge, a differenza di quanto accaduto con l’articolo 83 del Decreto Cura Italia, che relegava la giustizia tributaria, al fianco di quella militare, ad un comma di chiusura con rinvio, in quanto compatibili, delle disposizioni ivi previste in ambito civile e penale.

La novella si inserisce in un contesto di provvidenza e dovrebbe essere intesa a favore di contribuenti, difensori, uffici e magistrati: tuttavia, non è chiaro quale sia il ristoro che il Legislatore dell’emergenza ha inteso dare alla macchina della giustizia tributaria, attese le persistenti perplessità già manifestate nello scorso mese di marzo quando, in coro con l’intera platea dei difensori tributari, si invocava la tempestiva adozione delle misure atte a dare completamento al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, consentendo in modo regolare lo svolgimento delle udienze da remoto (si veda il contributo “Sospensione delle udienze tributarie e sorti delle sentenze).

Tanto si imponeva (e tuttora si impone), attesa la specifica previsione (articolo 16, comma 4, D.L. 119/2018), pur richiamata dall’articolo in commento, che contempla l’impiego di modalità di svolgimento delle udienze diverse da quelle tradizionali, ma che necessitano di una trasformazione informatica delle aule di giustizia tributaria ancora lontana dal compiersi del tutto.

La spinta di ottimismo compiuta dal Legislatore pare non faccia i conti con la realtà dei fatti.

Quand’anche i decreti dei presidenti delle Commissioni tributarie, in considerazione delle limitazioni imposte dalle Autorità locali, autorizzassero lo svolgimento delle udienze (anche parzialmente) da remoto, le parti del processo si scontrerebbero con la materiale impossibilità di tale celebrazione, per cui le controversie, ai sensi del comma 2 “passano in decisione sulla base degli atti”, dovendosi dunque ritenere private del tassello dell’oralità di cui la trattazione cartolare, alternativamente proposta dalla norma, altro non rappresenta che un mero (e triste) surrogato.

Lo stesso comma 2 fa salva però la possibilità, per il difensore, di presentare quella che sembra essere una “istanza di insistenza” alla trattazione della pubblica udienzada notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della trattazione”, che, in caso di inconciliabilità con il decreto autorizzativo della Commissione, dovrebbe comportare, inevitabilmente, il rinvio dell’udienza a data successiva al 31 gennaio 2021.

La seconda parte del comma 2, infine, precisa che, in ipotesi di richiesta di discussione ed impossibilità di collegamento da remoto (anche per inefficienza del sistema) la trattazione diviene esclusivamente “scritta”, con il solo deposito di memorie (a 10 giorni) e repliche (a 5 giorni), con buona pace della “oralità” e dell’”insistenza” alla discussione richiesta dalle parti.

Alla luce di quanto detto finora, e facendo una semplice fotografia della macchina della giustizia tributaria, il disposto del comma 4 – secondo cui “le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119” – pare davvero una beffa conclusiva, in quanto tale norma si riferisce alle udienze a distanza realizzate tramite “collegamento audiovisivo tra aula di udienza e luogo di domicilio indicato dal contribuente che tanto avrebbero dato (è il caso di dirlo) un po’ di ristoro agli operatori in questi tempi densi di difficoltà e limitazioni, che ancora sembrano un lontano miraggio.

La richiesta della partecipazione a distanza “formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo non si vede come possa, quindi, trovare accoglimento (mancando finanche i collegamenti alla rete in alcune aule delle Commissioni Tributarie, abitate da Giudici ancora sprovvisti della firma digitale).

In conclusione, possiamo certamente affermare che la norma non tiene in alcun modo conto che il mancato esercizio di un diritto potestativo – qual è quello della oralità della trattazione, imputabile ad una carenza del sistema – viene pagato dal contribuente prima e dal suo difensore poi.

Non da ultimo, allarma la possibilità, riservata ai componenti dei collegi giudicanti residenti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la Commissione di appartenenza, di proporre richiesta di esonero dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio: circostanza che avrà un sicuro impatto sul ritardo dello smaltimento del carico delle controversie tributarie.