30 Marzo 2023

Tregua fiscale: le novità introdotte dal Decreto Bollette in sintesi

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. “Decreto Bollette”, il cui testo è stato diffuso in bozza.

Si riassumono, nel prospetto di sintesi che segue, le principali misure previste in ambito fiscale, riguardanti, nello specifico, le disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio in materia di “Tregua fiscale”.

Tregua fiscale: nuovi termini Viene previsto uno slittamento dei termini per le principali misure introdotte dalla Legge di bilancio 2023.
Sanatoria delle irregolarità formali: il nuovo termine è fissato al 31.10.2023 (in luogo del 31.03.2023).
Ravvedimento speciale: il nuovo termine è stabilito al 30.09.2023 (in luogo del precedente termine del 31.03.2023). Vengono rivisti anche i termini di versamento in caso di opzione per la rateazione, prevedendo le scadenze del 31.10.2023, 30.11.2023, 20.12.2023, 31.03.2024, 30.06.2024, il 30.09.2024 e il 2012.2024. Restano dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.
Rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione: il termine, prima fissato al 30.06.2023, è stato differito al 30.09.2023.
Definizione agevolata delle liti pendenti Il termine per presentare la domanda e pagare gli importi dovuti nel caso di definizione agevolata delle liti pendenti viene differito al 30.09.2023, in luogo del precedente termine del 30.06.2023.
Vengono rivisti anche i termini per il pagamento in caso di opzione per la rateazione. Ferma restando la possibilità di richiedere un numero massimo di 20 rate, i termini per il versamento delle prime tre sono il 30.09.2023, il 31.10.2023 e il 20.12.2023, mentre le successive devono essere versate entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.
Il Decreto rivede, di conseguenza, tutta una serie di termini connessi a quello di iniziale presentazione della domanda.
A tal proposito si ricorda che le controversie definibili sono sospese su richiesta del contribuente; la sospensione, in passato, era prevista fino al 10.07.2023, mentre il nuovo termine stabilito è quello del 10.10.2023.
Per le controversie definibili sono inoltre sospesi i termini di impugnazione: in passato la sospensione era prevista per nove mesi mentre il nuovo decreto prevede la sospensione per undici mesi.
Conciliazione agevolata delle controversie tributarie Il termine per la definizione dell’accordo, inizialmente fissato al 30.06.2023, è stato differito al 30.09.2023.
Ravvedimento speciale: norme di interpretazione autentica Con una norma di interpretazione autentica il legislatore conferma l’iniziale orientamento dell’Agenzia delle entrate, espresso nella circolare 2/E/2023, secondo il quale non risulta possibile beneficiare delle norme in materia di ravvedimento speciale nel caso di violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972.
Viene inoltre precisato che, ferma restando l’esclusione dalla regolarizzazione per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, sono comunque ricomprese le violazioni relative:
– ai redditi di fonte estera,
– all’Ivie e all’Ivafe,
se non rilevabili ai sensi dell’articolo 36-bis D.P.R. 600/1973, nonostante la violazione degli obblighi di monitoraggio.
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, sono definibili entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Decreto.
Viene quindi prevista una “riapertura” dei termini per gli atti diventati definitivi nel periodo indicato, nonostante l’espresso richiamo al rispetto dei termini ordinari per la definizione nella Legge di bilancio.
Accertamenti con adesione relativi a pvc Come noto, la Legge di bilancio ha previsto la definizione agevolata per gli accertamenti con adesione relativi a pvc consegnati entro la data del 31 marzo 2023; con norma di interpretazione autentica viene chiarito che la definizione agevolata in esame si applica anche all’accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati successivamente al 31 marzo sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.
Rateazioni con sanzioni ridotte per le acquiescenze non agevolate Per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata in vigore del decreto è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva, in base alle disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio in materia di definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.